Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.1 disciplina generale |
Data: | 09/07/2010 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Agenzie per le imprese |
Art. 3. Requisiti generali per l'accreditamento |
Art. 4. Obblighi informativi |
Art. 5. Attività di vigilanza e controllo |
Art. 6. Attività di divulgazione informativa |
Art. 7. Allegato |
Art. 8. Clausola di invarianza |
§ 54.1.60 - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159.
Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 30 settembre 2010, n. 229 - S.O. n. 227)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
Visto il
Visto l'articolo 9 del
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato accreditato di cui all'articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla
d) «decreto-legge»: il
e) 'SCIA': la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della
f) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
g) «Regolamento SUAP»: regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;
h) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della
i) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
l) «portale»: il sito web, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;
m) «accreditamento»: attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.
Art. 2. Agenzie per le imprese
1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.
2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:
a) salve le disposizioni attuative del capo II del
b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del
e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.
3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.
Art. 3. Requisiti generali per l'accreditamento
1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonchè, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.
2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del
3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.
4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del
Art. 4. Obblighi informativi
1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.
2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5.
3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.
Art. 5. Attività di vigilanza e controllo
1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.
3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.
4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.
Art. 6. Attività di divulgazione informativa
1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonchè i relativi aggiornamenti.
2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.
Art. 7. Allegato
1. Le modifiche all'allegato del presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art. 8. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 88
Allegato: (art. 3, comma 1)
Modalità di presentazione dell'Istanza di accreditamento
1. Presentazione della domanda
La richiesta di accreditamento è effettuata esclusivamente in modalità telematica. Le istruzioni, la modulistica e gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati in un'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.it.
2. Sottoscrizione e allegati
L'istanza, predisposta in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica - per ciascuna attività economica ed ogni ambito territoriale per cui è chiesto l'accreditamento - le attività che l'istante intende svolgere e le amministrazioni coinvolte, e deve contenere:
- copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato presso il Registro delle Imprese;
- autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- elenco dettagliato del personale dipendente, dei collaboratori con rapporto di lavoro a progetto e dei consulenti esterni selezionati dall'istante per l'eventuale affidamento di compiti tecnici specialistici, corredato con le informazioni circa la qualifica, l'addestramento e l'esperienza di ogni persona coinvolta nell'attività di verifica della conformità per cui è richiesto l'accreditamento;
- organigramma funzionale e nominativo della struttura;
- copia dell'atto di stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 3, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 1,00 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera a) del presente allegato e non inferiore a 2,50 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera b) del presente allegato;
- i documenti comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'attività o le attività che il soggetto istante intende svolgere, negli specifici ambiti territoriali, come di seguito indicato;
- l'attestazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, della rispondenza della struttura ai requisiti di indipendenza e terzietà individuati al punto 5;
- ogni altro documento, certificato o attestazione ritenuto utile al fine dell'istruttoria della domanda di accreditamento.
3. Requisiti strutturali
In qualsiasi momento, per ogni ambito territoriale ed attività per la quale la struttura chiede di essere accreditata, dimostra di avere a disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni eseguite;
c) procedure interne per svolgere le attività per cui chiede di essere accreditata;
d) mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e accesso a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali la struttura chiede di essere accreditata;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una qualificazione professionale adeguata per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme e delle disposizioni pertinenti applicabili, della normativa comunitaria, nonchè dei relativi provvedimenti di attuazione;
d) la capacità di elaborare documenti, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
4. Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accreditamento
a) Ai fini dell'accreditamento per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.
b) Ai fini dell'accreditamento per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
c) Le Agenzie per le imprese, all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento corredata dai documenti di cui al punto 2 ed ove in possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria le attività di attestazione di cui alla lettera a) per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro tale termine dette Agenzie devono, a pena di revoca dell'accreditamento provvisorio, dimostrare il possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a). Le Agenzie in possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a) possono avviare analoga procedura ai fini dell'accreditamento provvisorio per l'esercizio dell'attività istruttoria di cui alla lettera b). Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accreditamento provvisorio, l'Agenzia per le Imprese all'atto della presentazione dell'istanza stipula una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta. Qualora al termine dell'accreditamento provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.
5. Indipendenza e terzietà
La struttura richiedente l'accreditamento, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono nella predisposizione della documentazione di cui devono verificare la conformità e non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui chiedono di essere accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
E' fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità. La struttura e il relativo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale della struttura addetto alle valutazioni della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Il personale e i consulenti esterni di cui la struttura richiedente l'accreditamento, eventualmente, si avvale per compiti tecnici specialistici, sono tenuti al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei confronti delle autorità pubbliche territorialmente competenti. La struttura dispone di strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire, ove ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprietà.
[1] Lettera così corretta con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2010, n. 235.