Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 04/06/1997 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Applicabilità. |
Art. 3. Norme complementari. |
Art. 4. Pareri tecnici. |
Art. 5. Approvazione per unico esemplare. |
Art. 6. Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato. |
Art. 7. Rilascio del certificato di approvazione. |
Art. 8. Approvazione in unico esemplare. |
Art. 9. Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare. |
Art. 10. Approvazione per tipo di costruzione. |
Art. 11. Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione. |
Art. 12. Caratteristiche della targa. |
Art. 13. Indicazioni da riportare sulla targa. |
Art. 14. Obblighi del proprietario del contenitore. |
Art. 15. Ispezioni. |
Art. 16. Esecuzione delle ispezioni. |
Art. 17. Oggetto dell'ispezione. |
Art. 18. Criteri di ispezione diversi. |
Art. 19. Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni. |
Art. 20. Tipi di controllo effettuati dalle autorità addette ai controlli. |
Art. 21. Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa |
Art. 22. Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta. |
Art. 23. Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso. |
Art. 24. Procedure relative al fermo dei contenitori. |
Art. 25. Tariffe. |
§ 53.4.75 - D.P.R. 4 giugno 1997, n. 448.
Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.
(G.U. 29 dicembre 1997, n. 301).
TITOLO I
GENERALITA'
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:
a) Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla
b) Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorità vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);
c) Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
c.1) tali enti tecnici sono:
c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c.1.2) Registro italiano navale;
c.1.3) Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni;
c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 4, possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;
d) contenitore:
d.1) un mezzo di trasporto:
d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o più modalità di trasporto;
d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);
d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq [150 piedi quadrati], ovvero di almeno 7 mq [75 piedi quadrati] se il contenitore è provvisto di blocchi d'angolo superiori;
d.2) il termine contenitore non comprende né i veicoli, né l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
e) blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
f) contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione è stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;
g) contenitore esistente: ogni contenitore che non è un contenitore nuovo;
h) carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;
i) proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilità del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
l) approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
m) approvato: approvato dall'Amministrazione;
n) tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;
o) contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;
p) prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;
q) massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;
r) tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;
s) massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;
t) trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno è un Paese al quale la Convenzione è applicabile. La Convenzione si applica anche allorché una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione è applicabile;
u) autorità addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorità marittime, nonché gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.
Art. 2. Applicabilità.
1. Le norme del regolamento si applicano ai contenitori utilizzati per il trasporto internazionale per i quali il proprietario chiede l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i contenitori progettati e realizzati per il trasporto aereo.
Art. 3. Norme complementari.
1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.
Art. 4. Pareri tecnici.
1. E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una commissione mista consultiva avente il compito di rilasciare pareri tecnici in materia di applicazione della Convenzione e del presente regolamento.
2. La commissione, di cui al comma 1, è composta da:
a) un funzionario, con qualifica dirigenziale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con funzioni di presidente;
b) due funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
d) un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) un rappresentante del Registro italiano navale;
f) un funzionario designato dalle Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni;
g) un rappresentante dei costruttori di contenitori designato dall'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (A.N.F.I.A.);
h) due rappresentanti degli armatori marittimi designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante della UNI - commissione container designato dall'Ente italiano di unificazione (UNI);
l) un rappresentante del Ministero della difesa.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
4. La nomina dei componenti la commissione mista consultiva è disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, nel quale può essere prevista la facoltà di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
TITOLO II
APPROVAZIONE DEI CONTENITORI
CAPO I
APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI
Art. 5. Approvazione per unico esemplare.
1. Ogni contenitore esistente è sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.
2. Il proprietario di un contenitore esistente presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti all'articolo 1, comma 1, lettera c.1), del presente regolamento.
3. La domanda di approvazione deve contenere tutte le informazioni per la compilazione della targa, di cui all'articolo 13.
4. L'approvazione avviene secondo le procedure previste all'articolo 7 delle Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti (allegato 1 al presente regolamento).
5. Sono esclusi dalle procedure di cui al presente articolo i contenitori speciali in dotazione alle Forze armate che rispondono a particolari requisiti tecnico-operativi.
Art. 6. Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato.
1. Ogni contenitore è sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.
2. Il proprietario di un contenitore esistente deve presentare domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.
3. La domanda contiene tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13 del regolamento. Alla domanda è allegata la dichiarazione del costruttore attestante che il contenitore è stato costruito conformemente ad un prototipo sottoposto a prove e risultato rispondente alle condizioni tecniche indicate nell'allegato I al presente regolamento.
4. La documentazione in base alla quale viene redatta la dichiarazione, di cui al comma 3, deve essere conservata a cura dell'interessato nei propri archivi e messa a disposizione dell'ente tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
5. L'ente tecnico, al quale viene rivolta la domanda di approvazione, può, in base alla documentazione in possesso del proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta dei disegni e delle specifiche di costruzione, nonché all'effettuazione di alcune prove, con esclusione di quelle relative al sollevamento e alla resistenza del fondo.
Art. 7. Rilascio del certificato di approvazione.
1. L'ente tecnico, a seguito dell'esito soddisfacente dell'esame della documentazione, di cui agli articoli 5 o 6, rilascia al proprietario un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento.
2. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato è inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
CAPO II
APPROVAZIONE DEI CONTENITORI NUOVI
Art. 8. Approvazione in unico esemplare.
1. Ai fini dell'approvazione in unico esemplare di un contenitore il costruttore, od il proprietario, presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
2. La domanda di approvazione contiene:
a) tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13;
b) il numero di identificazione assegnato dal proprietario oppure il numero assegnato dal costruttore.
Art. 9. Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare.
1. L'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove effettuate ai sensi dell'allegato II del presente regolamento, ovvero delle prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. (International Organization for Standardization) applicabili, rilascia al richiedente il certificato di approvazione con cui lo autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore.
2. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato è inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
Art. 10. Approvazione per tipo di costruzione.
1. Il proprietario o il costruttore che agisce per conto del proprietario, presenta domanda di approvazione del tipo di costruzione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
2. La domanda di approvazione contiene tutte le informazioni e documenti, di cui all'articolo 5 dell'allegato I al presente regolamento.
Art. 11. Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione.
1. L'ente tecnico, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove del prototipo previste dall'allegato II al presente regolamento, ovvero le prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. ed aver esaminato un adeguato numero di contenitori, rilascia al costruttore un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento, con cui lo autorizza a fissare le targhe di approvazione sui relativi contenitori. Se un prototipo non supera le prove prescritte, il costruttore o il proprietario, può richiedere la ripetizione delle prove stesse, su un numero di contenitori ritenuto necessario dall'ente tecnico, per assicurarsi della idoneità della serie prodotta.
2. Il rilascio del certificato di approvazione per tipo di costruzione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ente tecnico, che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori della serie siano conformi al prototipo approvato.
3. L'ente tecnico può estendere l'approvazione a contenitori che costituiscano una versione modificata di un tipo di costruzione già approvato, a domanda del costruttore o del proprietario. L'approvazione della versione di un tipo, già approvato, può essere effettuata da parte del solo ente tecnico, che ha concesso l'approvazione originaria, a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda e con l'effettuazione di quelle prove, previste dal presente regolamento, che ritiene necessario effettuare in base all'esame delle modifiche attuate.
4. Il costruttore, prima di iniziare la produzione di una nuova serie di contenitori conformi ad un tipo di costruzione in precedenza approvato, ne informa l'ente tecnico.
5. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato è inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
CAPO III
TARGA DI APPROVAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
Art. 12. Caratteristiche della targa.
1. La targa di approvazione ai fini della sicurezza, predisposta dal costruttore o dal proprietario del contenitore, è:
a) conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento;
b) in grado di sopportare per 15 minuti, rimanendo leggibile, l'esposizione ad un fuoco di media intensità che produca un temperatura di 500° C se fissata ad un supporto costituito dallo stesso materiale di costruzione del contenitore;
c) in grado di resistere agli effetti corrosivi dell'ambiente, sia marino che terrestre.
Art. 13. Indicazioni da riportare sulla targa.
1. La targa è conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento. Per quanto riguarda l'Italia, alla riga 1 della targa stessa, deve essere riportata la sigla I preceduta e seguita da un asterisco, quindi dalla sigla dell'ente tecnico che ha proceduto all'approvazione, seguita da un asterisco, ed infine dal numero dell'approvazione, con un asterisco finale. Il numero di approvazione è lo stesso per tutti i contenitori di un tipo di costruzione, facenti parte di una singola domanda di approvazione, presentata dal costruttore o dal proprietario.
2. Nel caso di trasferimento di proprietà di un contenitore non si procede alla sostituzione della targa.
TITOLO III
ISPEZIONI PERIODICHE DEI CONTENITORI
Art. 14. Obblighi del proprietario del contenitore.
1. Il proprietario del contenitore approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche al contenitore nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del contenitore ed all'esecuzione delle eventuali riparazioni necessarie per ripristinare il contenitore in condizioni di sicurezza.
2. Gli obblighi, di cui al comma 1, sono del locatario o depositario, qualora, nei rispettivi contratti, abbiano assunto la responsabilità del proprietario per quanto riguarda il mantenimento del contenitore in condizioni di sicurezza.
Art. 15. Ispezioni.
1. Il contenitore approvato è sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non può superare i cinque anni.
2. Oltre alle ispezioni suddette, è cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonché dopo le riparazioni di notevole entità o che comunque interessano le strutture portanti.
Art. 16. Esecuzione delle ispezioni.
1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato dell'Ente tecnico, secondo i criteri indicati nell'articolo 17. Criteri diversi di ispezione sono soggetti alla preventiva approvazione della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto dall'articolo 18 [1].
2. Ogni eventuale deficienza riscontrata deve essere riparata a cura del responsabile, ai sensi dell'articolo 14, prima di rimettere il contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni eseguite devono essere documentate secondo quanto indicato all'articolo 19.
3. Il responsabile, dopo la completa esecuzione dell'ispezione, deve marcare sulla targa, o sul contenitore in zona vicino alla targa, la data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere sottoposto ad ispezione successiva. La marcatura deve essere fatta con mezzi tali (adesivi o altri) da assicurare la sua leggibilità per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della successiva ispezione.
Art. 17. Oggetto dell'ispezione.
1. Ogni ispezione tiene conto delle particolari caratteristiche del contenitore, dei suoi elementi costruttivi e del materiale impiegato, e comporta un dettagliato esame visivo almeno degli elementi seguenti:
a) blocchi d'angolo;
b) pavimento;
c) longheroni superiori ed inferiori;
d) supporti del pavimento;
e) telai di estremità;
f) chiavistelleria;
g) tetto;
h) pareti laterali e di estremità;
i) collegamenti delle strutture portanti;
l) targa di approvazione ai fini della sicurezza.
Per tali elementi viene controllato lo stato delle saldature, delle rivettature o altri tipi di collegamento e rilevata l'eventuale presenza di danni meccanici o di corrosione.
2. Particolare cura deve essere posta nell'individuare danni relativi agli elementi portanti della struttura, quali sensibili deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.
3. Le ispezioni sono condotte applicando criteri di accettabilità che risultano conformi alla buona pratica, allo scopo di poter valutare, per ciascun difetto riscontrato, i limiti oltre i quali è necessario intervenire con riparazioni.
Art. 18. Criteri di ispezione diversi.
1. Con domanda rivolta ad uno degli enti tecnici previsti, il proprietario ha facoltà di proporre criteri diversi da quelli riportati al precedente articolo 17, motivandone le ragioni in rapporto allo specifico tipo di contenitore, ovvero alle particolari condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso.
2. L'ente tecnico, dopo l'esame della documentazione e udito il parere della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, notifica l'approvazione o la mancata approvazione del criterio proposto.
Art. 19. Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni.
1. Tutte le ispezioni sono documentate da rapporti di visita che sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta.
2. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del proprietario;
b) numero di identificazione del contenitore (riga 3 della targa);
c) data e luogo dell'ispezione e data entro la quale il contenitore deve essere sottoposto all'ispezione successiva;
d) eventuali riparazioni eseguite e loro descrizione;
e) identificazione della persona o persone dell'ente tecnico che ha eseguito la ispezione;
f) esito dell'ispezione e, in caso di esito positivo della stessa, dichiarazione che il contenitore si trovi in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio;
g) firma dell'incaricato o degli incaricati dell'ispezione.
TITOLO IV
CONTROLLI
Art. 20. Tipi di controllo effettuati dalle autorità addette ai controlli.
1. Le autorità addette ai controlli accertano che:
a) sul contenitore è affissa la targa di approvazione ai fini della sicurezza con i dati richiesti e con la data di esecuzione della prossima ispezione non scaduta;
b) il contenitore non presenta danni tali da poter creare un rischio per la sicurezza.
Art. 21. Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa
1. Il contenitore è fermato ed il suo utilizzo non è permesso sino al momento in cui il proprietario non ha provveduto all'apposizione su di esso della targa secondo le modalità previste dal presente regolamento. Qualora però il proprietario dimostri che il contenitore è stato approvato in conformità alla Convenzione, le autorità addette al controllo possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. Il suo utilizzo non è comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.
Art. 22. Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta.
1. Il contenitore è fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorità addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico.
2. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.
Art. 23. Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso.
1. Quando un contenitore è trovato dalle autorità addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, è fermato.
2. Tuttavia, le autorità addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono più idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui può essere ripristinato.
3. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.
Art. 24. Procedure relative al fermo dei contenitori.
1. Ogni ordine di fermo è immediatamente notificato per iscritto al responsabile della spedizione o della ricezione e possibilmente, al proprietario del contenitore. La notifica deve riportare l'identificazione del contenitore e le condizioni che ne hanno decretato il fermo.
2. L'ordine di fermo rimane valido fino a quando non sono cessate le cause che hanno provocato il fermo stesso e ne è data opportuna comunicazione alle autorità addette al controllo che hanno emesso l'ordine di fermo.
3. Se un contenitore approvato è soggetto a fermo a causa di un difetto che si può ritenere esistente all'atto della sua approvazione, le autorità addette al controllo ne informeranno, inoltre, l'Amministrazione; nel caso in cui il contenitore fermato risulti approvato da una Amministrazione estera, quest'ultima è debitamente informata secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 2, della Convenzione.
4. Il proprietario di un contenitore sottoposto a fermo emesso dalle autorità addette al controllo, può proporre ricorso all'Amministrazione, che può confermare o revocare l'ordine di fermo, riservandosi la facoltà di richiedere una ispezione eseguita da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.
TITOLO V
TARIFFE PER LE OPERAZIONI
Art. 25. Tariffe.
1. I diritti dovuti dagli interessati per le prestazioni ed i servizi richiesti alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le relative imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti da presentare sono regolati in conformità all'articolo 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con
2. Per le operazioni di cui al comma 1, che, a richiesta degli interessati, vengono effettuate presso la loro sede, sono altresì a carico degli stessi le spese per indennità di missione da corrispondere al personale operatore dell'Amministrazione dello Stato, in applicazione della
3. Per le operazioni per le quali viene richiesto l'intervento del Registro italiano navale o delle Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni, valgono le tariffe per gli stessi in vigore.
ALLEGATO I
(previsto dall'Articolo 5, comma 4)
Norme relative alla prova, all'ispezione e alla manutenzione dei contenitori
CAPITOLO I
NORME COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE
Norma 1
Targa di approvazione ai fini della sicurezza
1. a) Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme all'Allegato IV, deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato, in un punto in cui risulti ben visibile, adiacente a qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata ai fini ufficiali, ed in posizione tale da non poter essere facilmente danneggiata.
b) Le indicazioni della massa lorda massima che figurano su un contenitore devono corrispondere alle indicazioni, relative alla massa stessa, che figurano sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
c) Il proprietario del contenitore deve provvedere alla rimozione della targa di approvazione ai fini della sicurezza fissata sul contenitore se:
(i) il contenitore è stato modificato in maniera tale da rendere nulla l'approvazione originale e i dati riportati sulla targa di approvazione medesima, oppure
(ii) il contenitore è stato rimosso dal servizio e non è stato sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla Convenzione, oppure
(iii) l'approvazione è stata revocata dall'Amministrazione.
2. a) La targa deve contenere le seguenti indicazioni, redatte almeno in lingua inglese
o francese:
"Approvazione CSC ai fini della sicurezza"
Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa
Data di costruzione (mese ed anno)
Numero di identificazione del costruttore del contenitore, o, se esistono contenitori per i quali tale numero è sconosciuto, il numero assegnato dall'Amministrazione
Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi)
Carico ammissibile di impilaggio con accelerazione di 1,8g (chilogrammi e libbre inglesi)
Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (chilogrammi e libbre inglesi)
b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremità e/o delle pareti laterali, conformemente al comma 3 della presente norma, nonché alle prove 6 e 7 dell'Allegato II.
Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi.
3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo è conforme sul piano della sicurezza, alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremità o delle pareti laterali, o di entrambe è stato progettato superiore o inferiore a quello prescritto dall'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
4. La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dall'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescritte da altri Regolamenti in vigore.
Norma 2
Manutenzione ed esame
1. Spetta al proprietario del contenitore di mantenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza.
2. a) Il proprietario d'un contenitore approvato deve esaminare o far esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte Contraente interessata, ad intervalli compatibili con le condizioni di impiego.
b) La data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere esaminato per la prima volta, deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
c) La data (mese ed anno), anteriormente alla quale il contenitore dovrà essere oggetto di un nuovo esame, deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il più vicino possibile a tale targa ed in modo che sia accettabile per la Parte Contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di esame.
d) L'intervallo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori ai 30 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano presentare un pericolo per chiunque.
3. a) A titolo di variante delle disposizioni del comma 2, la Parte Contraente interessata può approvare un programma di esami continui, se essa ha acquisito la convinzione, sulla base delle prove presentate dal proprietario, che un tale programma permetterà di assicurare un livello di sicurezza che non sia inferiore a quello previsto al comma 2 sopraindicato.
b) Al fine di indicare che il contenitore è utilizzato nel quadro di un programma di esami continui, un marchio indicante la sigla "ACEP" e il nome della Parte contraente che ha approvato il programma deve essere apposto sul contenitore o sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, o il più vicino possibile a questa targa.
c) Tutti gli esami nel quadro di un tale programma devono determinare se il contenitore presenta difetti che possono arrecare danno a chicchessia. Questi esami devono essere effettuati ogni volta che il contenitore è oggetto di riparazioni importanti o d'una rimessa a nuovo e all'inizio o alla fine dei periodi di nolo; essi devono, in ogni caso, essere effettuati almeno ogni 30 mesi.
4. Ai fini della presente norma per "Parte Contraente interessata" si intende la Parte Contraente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale. Comunque, se il proprietario ha il suo domicilio o la sua sede principale in un paese di cui il governo non ha ancora adottato disposizioni intese a prescrivere o approvare un sistema di esame, esso può, finché non siano state adottate tali disposizioni, utilizzare la procedura prescritta o approvata dall'Amministrazione di una Parte Contraente che sia disposta ad agire come Parte Contraente interessata. Il proprietario deve soddisfare alle condizioni che regolano l'impiego delle procedure di tale natura, fissate dall'Amministrazione in questione.
CAPITOLO II
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI
CONTENITORI NUOVI PER TIPO DI COSTRUZIONE
Norma 3
Approvazione di contenitori nuovi
Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II.
Norma 4
Approvazione per tipo di costruzione
Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti ed effettua prove su un contenitore prototipo, per accertarsi che il contenitore è conforme alle norme enunciate nell'Allegato II. Allorché essa se ne sia accertata, notifica per iscritto al richiedente che il contenitore è conforme alle norme della presente Convenzione e tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie.
Norma 5
Condizioni per l'approvazione per tipo di costruzione
1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata ad un'Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione, nonché da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione può richiedere.
2. Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore al tipo di contenitore che è oggetto della richiesta.
3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna a:
a) mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare;
b) informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad opporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza solo dopo averne ricevuto il consenso;
c) apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro;
d) conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonché le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali detti contenitori sono stati consegnati.
4. L'approvazione può essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validità delle prove effettuate nel corso dell'approvazione per tipo di costruzione.
5. L'Amministrazione concederà ad un costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza basandosi sull'approvazione di un tipo di costruzione solo quando si sarà accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato.
Norma 6
Controllo di produzione
Per assicurarsi che tutti i contenitori della stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari ad ogni fase della produzione della serie in questione.
Norma 7
Notifica indirizzata all'Amministrazione
Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato.
CAPITOLO III
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI
CONTENITORI NUOVI IN UNICO ESEMPLARE
Norma 8
Approvazione dei contenitori in unico esemplare
1. L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed alle prove, può rilasciare l'approvazione del contenitore in unico esemplare quando ritiene che il contenitore è conforme alle norme della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore la targa di approvazione ai fini della sicurezza.
CAPITOLO IV
NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI
ESISTENTI E DEI CONTENITORI NUOVI CHE NON SIANO
STATI APPROVATI AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE
Norma 9
Approvazione dei contenitori esistenti
1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad un'Amministrazione le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) i) prova che un contenitore di questo tipo è stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri nel corso di un periodo di almeno due anni, o
ii) prova ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore è stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate nell'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità o laterali, o
iii) prova che il contenitore è stato fabbricato conformemente alle norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II, ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e laterali;
e) carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;
l'Amministrazione, previe ispezioni, comunica per iscritto al proprietario se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sarà stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della targa di approvazione ai fini della sicurezza devono essere effettuati al più tardi il 1° gennaio 1985.
2. I contenitori esistenti, che non siano conformi alle prescrizioni previste per poter essere approvati in virtù del comma 1 della presente norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione applicando le disposizioni contenute nel capitolo II o nel capitolo III del presente Allegato. Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione può, ove acquisisca la convinzione che tali contenitori sono stati regolarmente in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni ed alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo.
Norma 10
Approvazione dei contenitori nuovi che non
siano stati approvati al momento della costruzione
Se, il 6 settembre 1982, o prima di tale data, il proprietario di un contenitore nuovo che non sia stato approvato al momento della costruzione, presente le seguenti indicazioni ad un'Amministrazione:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, se questo numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) prova giudicata soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore è stato fabbricato secondo un modello che sia stato collaudato e provato conforme alle condizioni tecniche di cui all'Allegato II;
e) carico ammissibile di impilaggio per 1,8 g (kg e lb); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;
l'Amministrazione, dopo l'ispezione, può approvare il contenitore, nonostante le disposizioni del Capitolo II. Allorché l'approvazione è concessa, essa la notifica per iscritto al proprietario e tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza, dopo che un esame del contenitore in questione sia stato effettuato conformemente alla norma 2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della targa di approvazione ai fini della sicurezza devono essere effettuati al più tardi il 1° gennaio 1985.
CAPITOLO V
NORME PER L'APPROVAZIONE DI CONTENITORI MODIFICATI
Norma 11
Approvazione di contenitori modificati
Il proprietario di un contenitore approvato che è stato modificato in modo tale da presentare cambiamenti strutturali deve notificarlo all'Amministrazione o ad un organismo approvato debitamente autorizzato per tali cambiamenti. L'Amministrazione e l'organismo autorizzato può chiedere una nuova verifica del contenitore modificato prima di rilasciarne la nuova certificazione.
ALLEGATO II
(previsto dall'Articolo 9, comma 1)
Norme di costruzione in materia di sicurezza e prove
Introduzione
1. Le disposizioni del presente Allegato presuppongono che in nessuna fase dell'utilizzazione dei contenitori, gli sforzi dovuti ai movimenti, alla posizione, all'impilaggio, ed alla massa del contenitore caricato, nonché alle forze esterne, saranno superiori alla resistenza nominale del contenitore.
Sono state tenute in particolare considerazione le seguenti ipotesi:
a) il contenitore deve essere fissato in modo da non essere soggetto a forze superiori a quelle per le quali è stato progettato;
b) il carico trasportato all'interno del contenitore deve essere sistemato conformemente alle pratiche raccomandate per il tipo di trasporto considerato, in modo da non esercitare sul contenitore forze superiori a quelle per le quali è stato progettato.
Costruzione
1. Deve essere ritenuto accettabile, dal punto di vista della sicurezza, ogni contenitore costruito con materiale appropriato che subisca in maniera soddisfacente le prove appresso indicate, senza presentare in seguito deformazioni permanenti od anomalie che lo rendano inadatto all'uso al quale viene destinato.
2. Devono essere verificate le dimensioni, la posizione e le tolleranze corrispondenti dei blocchi d'angolo, tenendo conto dei sistemi di sollevamento e di fissaggio con i quali questi devono essere utilizzati.
Carichi di prova e procedure di prova
Quando il modello del contenitore vi si presti, i seguenti carichi e procedure di prova saranno applicati a tutti i tipi di contenitori sottoposti alle prove:
ALLEGATO III
(previsto dall'art. 7, comma 1.)
(Omissis)
ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a)
(Omissis)
[1] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 26 luglio 1999, n. 173.