Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 03/02/1979 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. VIII della convenzione stessa |
Art. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme [...] |
§ 53.4.16 - L. 3 febbraio 1979, n. 67.
Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.
(G.U. 2 marzo 1979, n. 61 - S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. VIII della convenzione stessa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLA SICUREZZA DEI CONTENITORI (CSC) [1]
Art. I. Obbligo generale ai termini della presente Convenzione.
Le Parti contraenti si impegnano a dare effetto alla disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
Art. II. Definizioni.
AI fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione contraria:
1. Per "contenitore" si intende un mezzo di trasporto:
a) di carattere permanente e, di conseguenza, abbastanza resistente da consentirne un uso ripetuto;
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico per mezzo di una o più modalità di trasporto;
c) progettato per essere fissato e/o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine blocchi d'angolo;
d) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:
i) di almeno 14 m2 [150 piedi quadrati] o
ii) di almeno 7 m2 [75 piedi quadrati] se il contenitore è provvisto di blocchi d'angolo superiori:
Il termine "contenitore" non comprende né i veicoli, né l'imballaggio. Comprende però i contenitori trasportati su chassis.
2. Per "blocchi d'angolo" si intende un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori e/o inferiori del contenitore e che ne consentano la movimentazione, l'impilaggio e/o il fissaggio.
3. Per "Amministrazione" si intende il Governo della Parte contraente sotto la cui autorità vengono approvati i contenitori.
4. Per "approvato" si intende approvato dall'Amministrazione.
5. Per "approvazione" si intende il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione o il singolo contenitore offre le garanzie di sicurezza previste dalla presente Convenzione.
6. Per "trasporto internazionale" si intende un trasporto i cui punti di partenza e di arrivo siano situati sul territorio di due paesi di cui almeno uno sia un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.
La presente Convenzione si applica anche allorché una parte del tragitto tra due paesi abbia luogo sul territorio di un paese al quale la presente Convenzione sia applicabile.
7. Per "carico" si intendono tutti gli articoli e le merci, qualunque sia la loro natura, trasportati nei contenitori.
8. Per "contenitore nuovo" si intende ogni contenitore la cui costruzione sia stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o posteriormente a tale data.
9. Per "contenitore esistente" si intende ogni contenitore che non sia un contenitore nuovo.
10. Per "proprietario" si intende sia il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, sia il locatario o il depositario se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assumerà le responsabilità del proprietario per quanto riguarda la manutenzione e il controllo del contenitore conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
11. Per "tipo di contenitore" si intende il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione.
12. Per "contenitore di serie" si intende ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato.
13. Per "prototipo" si intende un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o saranno costruiti di serie.
14. Per "massima massa lorda operativa" o "R" si intende la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico.
15. Per "tara" si intende la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso.
16. Per "carico utile massimo ammissibile" o "P" si intende la differenza tra la massima massa lorda operativa e la tara.
Art. III. Campo di applicazione.
1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo.
2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'Allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale.
3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'Allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. IV. Prove, ispezione, approvazione e manutenzione.
1. Per attuare le disposizioni dell'Allegato I, ogni Amministrazione deve instaurare una efficace procedura di prova, ispezione e approvazione dei contenitori, conformemente ai criteri stabiliti nella presente Convenzione; essa può tuttavia affidare tali prove, ispezioni e approvazioni ad organismi da essa autorizzati nella debita forma.
2. L'Amministrazione che affida tali prove, ispezioni e approvazioni ad una organizzazione deve informarne il Segretario Generale dell'Organizzazione consultiva marittima internazionale (IMCO) che avvisa le Parti contraenti.
3. La richiesta di approvazione può essere rivolta all'Amministrazione di ogni Parte contraente.
4. Ogni contenitore deve essere mantenuto in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza, conformemente alle disposizioni dell'Allegato I.
5. Se un contenitore approvato non risponde alle norme degli Allegati I e II, l'Amministrazione interessata adotterà le misure che essa riterrà necessarie per far sì che il contenitore sia reso conforme alle suddette norme o per ritirare l'approvazione.
Art. V. Riconoscimento dell'approvazione.
1. L'approvazione concessa alle condizioni della presente Convenzione sotto la responsabilità di una Parte contraente deve essere riconosciuta dalle altre Parti contraenti per tutto ciò che riguarda gli obiettivi della presente Convenzione. Essa deve essere considerata dalle altre Parti contraenti come avente lo stesso valore dell'approvazione da esse concessa.
2. Una Parte contraente non deve imporre nessuna altra disposizione e nessun altra prova in materia di sicurezza di costruzione dei contenitori ai quali si applica la presente Convenzione, tuttavia nessuna disposizione della presente Convenzione esclude l'applicazione di regolamentazioni o leggi nazionali o accordi internazionali che prescrivano norme o prove supplementari in materia di sicurezza nella costruzione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto di merci pericolose, o in materia di sicurezza nella costruzione degli elementi caratteristici di contenitori che trasportino liquidi sfusi, o in materia di sicurezza nella costruzione di contenitori che vengano trasportati per via aerea. L'espressione "merci pericolose" avrà il senso attribuito dagli accordi internazionali.
Art. VI. Controllo.
1. Ogni contenitore approvato in virtù dell'articolo III deve essere sottoposto, sul territorio delle Parti contraenti, al controllo dei funzionari debitamente autorizzati da tali Parti. Tale controllo deve limitarsi alla verifica della presenza sul contenitore, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, di una targa di approvazione ai fini della sicurezza valida, a meno che non vi sia la prova evidente che lo stato del contenitore presenti un rischio manifesto per la sicurezza. In questo caso il funzionario incaricato del controllo deve esercitare tale controllo solo nella misura in cui esso è necessario per assicurarsi che il contenitore sia ripristinato in condizioni di sicurezza, prima che sia rimesso in servizio.
2. Allorché appare evidente che il contenitore non risponde più alle norme di sicurezza a seguito di un difetto che sarebbe potuto esistere al momento della sua approvazione, l'Amministrazione responsabile di tale approvazione deve essere informata dalla Parte contraente che ha scoperto il difetto stesso.
Art. VII. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o che siano parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione, sino al 15 gennaio 1973, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, successivamente dal 1° febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, compreso, presso la sede della Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima a Londra (qui appresso denominata "l'Organizzazione").
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione od approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1.
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui appresso denominato Segretario Generale).
Art. VIII. Entrata in vigore.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Ogni Stato che divenga parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento viene, a meno che non abbia espresso intenzione diversa, considerato come:
a) parte della Convenzione emendata;
b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato parte della Convenzione che non sia vincolato dall'emendamento.
Art. IX. Procedura di emendamento dell'intera Convenzione o di parte di essa.
1. La presente Convenzione può essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo.
2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:
a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sarà esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima della Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verrà comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sarà autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verrà esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione;
b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sarà comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione;
c) tale emendamento entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui sarà stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo.
3. Emendamento da parte di una conferenza:
A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'Articolo VII, verrà convocata dal Segretario Generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
Art. X. Procedura speciale di emendamento degli Allegati.
1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sarà esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte.
2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verrà comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione.
3. Tale emendamento entrerà in vigore ad una data che sarà fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verrà fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario Generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
4. Dal momento in cui un emendamento entrerà in vigore, esso sostituirà per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sarà vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione.
5. Il Segretario Generale informerà tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonché della data in cui ogni emendamento entrerà in vigore.
6. Allorché il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli Allegati, ogni Parte contraente potrà richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'articolo VII. Allorché almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario Generale convocherà una Conferenza per esaminare tale emendamento degli Allegati.
Art. XI. Denuncia.
1. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di tale deposito presso il Segretario Generale.
2. Una Parte contraente che avrà sollevato un'obiezione contro un emendamento degli Allegati potrà denunciare la presente Convenzione e tale denuncia avrà efficacia alla data di entrata in vigore del detto emendamento.
Art. XII. Estinzione della Convenzione.
La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque per un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
Art. XIII. Composizione delle controversie.
1. Ogni controversia fra due o più Parti contraenti
sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta mediante negoziati o in altro modo verrà sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle parti in controversia nominerà un arbitro e i due arbitri designeranno un terzo arbitro che sarà il Presidente del tribunale. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, una qualsiasi di tali Parti potrà chiedere al Segretario Generale di procedura alla nomina dell'arbitro o del Presidente del tribunale arbitrale.
2. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sarà vincolante per le Parti interessate alla controversia.
3. Il tribunale arbitrale fisserà il proprio regolamento interno.
4. Le decisioni del tribunale arbitrale riguardanti sia la procedura, sia il luogo di riunione, sia ogni controversia di cui verrà investito, saranno prese alla maggioranza.
5. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le parti in lite sull'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale, potrà essere portata da una delle parti davanti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza per essere da esso giudicata.
Art. XIV. Riserve.
1. Le riserve alla presente Convenzione saranno autorizzate, ad esclusione di quelle vertenti sulle disposizioni contenute negli articoli da I a IV, nell'articolo XIII del presente articolo, nonché negli Allegati, a condizione che tali riserve siano comunicate per iscritto e, ove lo siano prima del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, che vengano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà tali riserve a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.
2. Ogni riserva comunicata in base al paragrafo 1:
a) modifica, per la Parte contraente che l'ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali detta riserva si riferisce, nella misura in cui essa sia loro applicabile, e
b) modifica nella stessa misura le disposizioni per le altre Parti contraenti nelle loro relazioni con la Parte contraente che ha formulato la riserva.
3. Ogni Parte contraente che abbia comunicato una riserva in base al paragrafo 1 potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale.
Art. XV. Notifica.
Oltre alle notifiche ed alle comunicazioni previste dagli articoli IX, X e XIV, il Segretario Generale notificherà a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII:
a) le firme, le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni in base all'articolo VII;
b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo VIII;
c) la data di entrata in vigore degli emendamenti della presente Convenzione, conformemente agli articoli IX e X;
d) le denunce in base all'articolo XI;
e) l'estinzione della presente Convenzione in base all'articolo XII.
Art. XVI. Testi autentici.
L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale che ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti dall'articolo VII.
Allegato I
Norme relative alla prova, all'ispezione,
all'approvazione e alla manutenzione dei contenitori
Capitolo primo - Norme comuni a tutti i sistemi di approvazione
Norma n. 1
Targa di approvazione ai fini della sicurezza
1. Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme alle disposizioni dell'appendice del presente Allegato deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato in un punto ove sia ben visibile, a lato di qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata a fini ufficiali, ed in un punto ove non possa venir facilmente danneggiata.
2. a) La targa deve contenere le seguenti indicazioni redatte almeno in lingua inglese o francese:
"Approvazione CSC ai fini della sicurezza"
Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa
Data di costruzione (mese ed anno)
Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso di contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione
Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi)
Carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g. (chilogrammi e libbre inglesi)
Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (chilogrammi e libbre inglesi)
b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremità e/o delle pareti laterali, conformemente al paragrafo 3 della presente norma nonché alle prove 6 e 7 dell'Allegato II. Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi.
3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo è conforme, sul piano della sicurezza, alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremità o delle pareti laterali, o di entrambe è stato progettato superiore o inferiore a quello prescritto nell'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
4. La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dall'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescritte dagli altri regolamenti in vigore.
Norma n. 2
Manutenzione
1. Spetta al proprietario del contenitore di mantenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza.
2. Il proprietario deve esaminare o fare esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte contraente interessata, ad intervalli appropriati alle condizioni di utilizzazione. La data (mese ed anno) anteriormente alla quale un contenitore deve essere esaminato per la prima volta deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
3. La data (mese ed anno) anteriormente alla quale il contenitore dovrà essere oggetto di un nuovo esame deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il più vicino possibile a tale targa e in modo che sia accettabile per la Parte contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di manutenzione.
4. L'intervallo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori a 24 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano presentare un pericolo per chiunque.
5. Ai fini della presente norma, per "Parte contraente interessata", si intende la Parte contraente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale.
Capitolo II - Norme relative all'approvazione dei contenitori nuovi per tipo di costruzione
Norma n. 3
Approvazione dei contenitori nuovi
Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II.
Norma n. 4
Approvazione per tipo di costruzione
Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti e assiste alle prove di un prototipo per accertarsi che i contenitori siano conformi alle norme enunciate all'Allegato II. Allorché essa se ne sia accertata, comunica per iscritto al richiedente che il contenitore è conforme alle norme della presente Convenzione; tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie.
Norma n. 5
Disposizioni relative all'approvazione per tipo di costruzione
1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata alla Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione nonché da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione può richiedere.
2. Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore al tipo di contenitore che è oggetto della richiesta.
3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna:
a) a mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare;
b) a informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza solo dopo averne ricevuto il consenso;
c) ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro;
d) a conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonché le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i detti contenitori sono stati consegnati.
4. L'approvazione può essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato, se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validità delle prove effettuate per l'approvazione del tipo di costruzione.
5. L'Amministrazione concederà al costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione a fini di sicurezza basandosi sull'approvazione del tipo di costruzione solo quando si sarà accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato.
Norma n. 6
Controllo di produzione
Per assicurarsi che tutti i contenitori della stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari, ad ogni fase della produzione della serie in questione.
Norma n. 7
Notifica indirizzata all'Amministrazione
Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato.
Capitolo III - Norme relative all'approvazione individuale dei contenitori nuovi
Norma n. 8
Approvazione individuale dei contenitori
L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed aver assistito alle prove, può accordare l'approvazione individuale di contenitori quando ritiene che il contenitore è conforme alle norme della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore una targa di approvazione ai fini della sicurezza.
Capitolo IV - Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti
Norma n. 9
Approvazione dei contenitori esistenti
1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad una Amministrazione le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) i) prova che tale tipo di contenitore è stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri, nel corso di un periodo di almeno due anni, o
ii) prova ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore è stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e laterali, o
iii) prova che il contenitore è stato fabbricato conformemente a norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II, ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e laterali;
e) carico di impilaggio ammissibile con 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;
l'Amministrazione, previe ispezioni comunica per iscritto al proprietario se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sarà stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 2.
2. I contenitori esistenti, che non siano conformi alle condizioni previste per poter essere approvati in virtù del paragrafo 1 della presente Norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione alle condizioni previste nei capitoli II e III del presente Allegato. Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremità e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione può, ove acquisisca la convinzione che tali contenitori sono stati in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni e alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo.
Appendice
La targa di approvazione, ai fini della sicurezza, sarà conforme al modello qui appresso riprodotto. Essa dovrà essere in forma rettangolare, fissata stabilmente, resistente alla corrosione ed all'incendio e di dimensioni non inferiori a mm. 200 per 100 mm. Su di essa devono essere impresse, incise o in rilievo o comunque indicate in modo da essere leggibili in permanenza, le parole "Approvazione CSC" ai fini della sicurezza" in caratteri di almeno 8 mm. di altezza; tutte le altre lettere e cifre devono avere almeno 5 mm. di altezza.
Approvazione CSC ai fini della sicurezza
1 [GB - L/749/2/7/75] |
.......... |
2 Data di costruzione |
.......... ........................................ |
........................................ |
. |
3 Numero di identificazione |
.......... ........................................ |
............................. |
4 Massima massa lorda ....... kg- |
.......... ........................................ |
.............. bi |
5 Carico ammissibile di impilaggio con 1,8 |
.......... g .............. kg - ......... Ib |
6 Carico utilizzato per la prova di |
.......... rigidità ..................... kg - |
............ Ib |
7 |
.......... |
8 |
.......... |
9 |
.......... |
|
>= 200 mm |
1) Paese che ha concesso l'approvazione ed estremi della stessa come indicati nell'esempio della prima riga (il paese che approva dovrebbe essere indicato almeno con il contrassegno distintivo utilizzato per indicare il paese di immatricolazione dei veicoli a motore nel traffico stradale internazionale).
2) Data (mese ed anno) di costruzione.
3) Numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore o, nel caso dei contenitori esistenti di cui si ignori tale numero, il numero assegnato dall'Amministrazione.
4) Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi).
5) Carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi).
6) Valore del carico per la prova di rigidità trasversale (chilogrammi e libbre inglesi).
7) La resistenza delle pareti di estremità deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui le pareti di estremità consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile, cioè 0,4 P.
8) La resistenza delle pareti laterali deve essere indicata sulla targa solo nel caso in cui tali pareti consentano di sopportare un carico inferiore o superiore a 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile, cioè 0,6 P.
9) Data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione per i contenitori nuovi ed, eventualmente, data (mese ed anno) dei successivi esami di manutenzione.
Allegato II
Norme di costruzione in materia di sicurezza e prove
Introduzione
Le disposizioni del presente Allegato presuppongono che in nessuna fase dell'utilizzazione dei contenitori, gli sforzi dovuti ai movimenti, alla posizione, all'impilaggio ed al peso del contenitore caricato, nonché alle forze esterne, saranno superiori alla resistenza nominale del contenitore. Sono state tenute in particolare considerazione le seguenti ipotesi:
a) il contenitore deve essere fissato in modo da non essere sottoposto a forze superiori a quelle per le quali è stato progettato;
b) il carico trasportato all'interno del contenitore deve essere sistemato conformemente alle pratiche raccomandate per il tipo di trasporto considerato in modo da non esercitare sul contenitore forze superiori a quelle per le quali è stato progettato.
Costruzione
1. Deve essere ritenuto accettabile, dal punto di vista della sicurezza, ogni contenitore costruito con materiale appropriato che subisca in maniera soddisfacente le prove qui appresso indicate senza presentare in seguito deformazioni permanenti od anomalie che lo rendano inadatto all'uso al quale viene destinato.
2. Devono essere verificate le dimensioni, la posizione e le tolleranze corrispondenti dei blocchi d'angolo tenendo conto dei sistemi di sollevamento e di ancoraggio con i quali questi devono essere utilizzati.
3. Ogni contenitore provvisto di dispositivi particolari, che devono essere utilizzati solo quando è vuoto, deve portare un contrassegno indicante tale restrizione.
Carichi di prova e procedura di prova
Quando il modello di contenitore vi si presti, i seguenti carichi e procedure di prova saranno applicati a tutti i tipi di contenitori sottoposti alle prove:
Carichi di prova e forze Procedura di prova |
applicate |
1. Sollevamento |
|
Il contenitore, caricato col prescritto carico interno (lest), viene |
sollevato in modo tale che non vengano applicate apprezzabili forze di |
accelerazione. Dopo il sollevamento, il contenitore deve restare sospeso o |
sostenuto per 5 minuti e, successivamente, riposato sul suolo. |
|
A) Sollevamento mediante blocchi |
d'angolo |
Carico all'interno del i) Sollevamento mediante |
contenitore: blocchi d'angolo superiori: |
Un carico uniformemente Per i contenitori di |
distribuito, tale che la massa lunghezza (nominale) |
totale del contenitore, ivi superiore a 3.000 mm [10 |
compreso il carico di prova, sia piedi], le forze di |
uguale a 2 R. sollevamento devono essere |
applicate verticalmente su |
tutti e quattro i blocchi |
d'angolo superiori. |
Per i contenitori di |
lunghezza (nominale) uguale o |
inferiore a 3.000 mm [10 |
piedi], le forze di |
sollevamento devono essere |
applicate su tutti e quattro |
i blocchi d'angolo superiori |
in modo tale che ogni |
dispositivo di sollevamento |
formi un angolo di 30° con la |
verticale. |
Forze applicate all'esterno: ii) Sollevamento mediante |
blocchi d'angolo inferiori: |
In modo da sollevare la massa Le forze di sollevamento |
totale uguale a 2 R, devono essere applicate al |
conformemente alla procedura contenitore in modo tale che |
prescritta (sotto il titolo i dispositivi di sollevamento |
Procedura di prova). agiscano solo sui blocchi |
d'angolo inferiori. Le forze |
di sollevamento devono essere |
applicate coi seguenti angoli |
sull'orizzontale: |
30° per i contenitori di |
lunghezza (nominale) uguale o |
superiore a 12.000 mm [40 |
piedi]; |
37° per i contenitori di |
lunghezza (nominale) uguale o |
superiore a 9.000 mm [30 |
piedi], ma inferiore a 12.000 |
mm [40 piedi]; |
45° per i contenitori di |
lunghezza (nominale) uguale o |
superiore a 6.000 mm [20 |
piedi], ma inferiore a 9.000 |
mm (30 piedi); |
60° per i contenitori di |
lunghezza (nominale) |
inferiore a 6.000 mm (20 |
piedi) |
|
B) Sollevamento mediante metodi che richiedono l'uso di altri dispositivi |
|
Carico all'interno del i) Sollevamento dalle tasche |
contenitore: per forche: |
Un carico uniformemente Il contenitore deve essere |
distribuito tale che la massa sistemato su barre sistemate |
totale del contenitore, e del in uno stesso piano |
carico di prova, sia uguale a orizzontale, essendo ciascuna |
1,25 R. barra centrata entro la |
rispettiva tasca usata per il |
sollevamento del contenitore |
carico. |
Forze applicate all'esterno: Le barre devono avere la |
stessa larghezza delle |
In modo da sollevare la massa forche che si intendono usare |
totale uguale a 1,25 R per la movimentazione e |
conformemente alla procedura devono estendersi all'interno |
prescritta (sotto il titolo delle tasche suddette per una |
Procedura di prova). lunghezza pari almeno al 75% |
della profondità delle tasche |
stesse. |
Carico all'interno del ii) Sollevamento dalle |
contenitore: portate per bilancino |
(Come sopra). a braccia. |
Forze applicate dall'esterno: Il contenitore deve essere |
sistemato su supporti |
(Come sopra). giacenti in uno stesso piano |
orizzontale, ciascuno in |
corrispondenza della |
rispettiva portata per |
bilancino a braccia. Questi |
supporti devono avere le |
stesse dimensioni dell'area |
di sollevamento dei bilancini |
a braccia che si intendono |
usare. |
iii) Altri metodi: |
Quando i contenitori sono |
stati progettati per essere |
sollevati, quando carichi, |
mediante altri metodi che non |
siano quelli indicati con A) |
o B) i) e ii), essi devono |
essere parimenti sottoposti a |
prova con carico interno e |
forze applicate dall'esterno |
corrispondenti alle |
condizioni di accelerazione |
che sono proprie di tali |
metodi. |
2. Impilaggio |
|
1. Per quelle condizioni di trasporto internazionale in cui le |
massime forze di accelerazione vertificale differiscono |
sensibilmente da 1,8 g, se il contenitore è effettivamente |
limitato a tali condizioni di trasporto, il carico di |
impilaggio può essere variato in rapporto alle effettive forze |
di accelerazione. |
2. Al contenitore che ha superato questa prova può essere |
assegnato il carico statico ammissibile di impilaggio che deve |
essere indicato sulla Targa di approvazione ai fini della |
sicurezza in corrispondenza della voce "carico di impilaggio |
ammissibile con 1,8 g (chilogrammi e libbre)". |
|
Carico all'interno del |
contenitore: |
Un carico uniformemente Il contenitore, con il |
distribuito tale che la massa prescritto carico interno, |
totale del contenitore, e del deve essere sistemato su |
carico di prova, sia uguale a quattro supporti livellati |
1,8 R. poggianti su una superficie |
rigida orizzontale, ciascuno |
sotto un blocco d'angolo |
inferiore o struttura di |
angolo equivalente. I |
supporti devono essere |
centrati sotto i blocchi |
d'angolo e devono avere |
approssimativamente la stessa |
superficie di questi. |
Forze applicate all'esterno: |
In modo da sottoporre ciascuno Ciascuna forza applicata |
dei quattro blocchi d'angolo all'esterno deve essere |
superiori ad una forza verticale applicata a ciascun blocco |
verso il basso uguale a 1/4 x d'angolo con l'intermediario |
1/8 x il carico statico di di un corrispondente blocco |
impilaggio ammissibile. d'angolo di prova o con |
l'intermediario di una |
piastra avente la stessa |
superficie. Il blocco |
d'angolo di prova o la |
piastra deve essere spostato |
rispetto al blocco d'angolo |
superiore del contenitore di |
25 mm (1 pollice) in senso |
laterale e 38 mm (1 1/2 |
pollice) in senso |
longitudinale. |
3. Carichi concentrati |
a) Sul tetto |
Carico all'interno del |
contenitore: |
Nessuno. |
Forze applicate all'esterno: |
Un carico concentrato pari a 300 Le forze applicate |
kg (660 libbre) uniformemente all'esterno devono essere |
distribuito su una superficie di applicate verticalmente verso |
600 mm x 300 mm (24 pollici x 12 il basso alla superficie |
pollici) esterna della parete meno |
resistente del tetto del |
contenitore. |
b) Sul fondo |
Carico all'interno del |
contenitore: |
Due carichi concentrati, La prova deve essere eseguita |
ciascuno pari a 2.730 kg (6000 con il contenitore poggiante |
libbre) e ciascuno gravante sul con i blocchi d'angolo |
pavimento del contenitore su un inferiori su quattro supporti |
area di contatto di 142 cm2 (22 livellati in modo che la |
pollici quadrati). struttura della base del |
contenitore sia libera di |
inflettersi. |
Una apparecchiatura di prova |
deve essere caricata fino ad |
un peso pari a 5.460 kg |
(12.000 libbre) e cioè 2.730 |
kg (6.000 libbre) su ciascuna |
delle due superfici aventi, |
quando caricate, un'area |
totale di contatto di 284 cm2 |
(44 pollici quadrati) e cioè |
142 cm2 (22 pollici quadrati) |
su ciascuna superficie. |
Ciascuna di queste deve avere |
una larghezza pari a 180 mm |
(7 pollici) e la distanza tra |
i centri delle superfici deve |
essere pari a 760 mm (30 |
pollici). Tale |
apparecchiatura di prova deve |
essere fatta scorrere sulla |
intera superficie del |
pavimento del contenitore. |
Forze applicate all'esterno: |
Nessuna. |
4. Rigidità trasversale |
Carico all'interno del |
contenitore: |
Nessuno. Il contenitore scarico deve |
essere sistemato su quattro |
supporti livellati, uno sotto |
ciascun blocco d'angolo |
inferiore, e deve essere |
assicurato contro i movimenti |
laterali e verticali per |
mezzo di ancoraggi disposti |
in modo che il riscontro |
laterale sia sostenuto |
soltanto dai blocchi d'angolo |
inferiori diagonalmente |
opposti a quelli cui sono |
applicate le forze. |
Forze applicate all'esterno: |
In modo da esercitare una spinta Le forze applicate |
laterale sulle strutture di all'esterno devono essere |
estremità del contenitore. applicate separatamente o |
simultaneamente a |
Le forze devono essere uguali a ciascun blocco d'angolo |
quelle per le quali il superiore su un lato del |
contenitore è stato progettato. contenitore, su linee |
parallele sia alla base che |
ai piani passanti per le |
estremità del contenitore. |
Le forze devono essere |
applicate, prima verso i |
blocchi d'angolo superiori e |
poi nel senso opposto. Nel |
caso di contenitori aventi |
estremità simmetriche |
rispetto all'asse verticale, |
la prova può essere |
effettuata su un solo lato, |
ma i contenitori con |
estremità asimmetriche devono |
essere provati su entrambi i |
lati. |
5. Bloccaggio longitudinale |
(prova statica) |
|
All'atto della progettazione e costruzione dei contenitori deve essere |
tenuto presente che i contenitori, quando sono trasportati nelle varie |
modalità di trasporto terrestre, possono subire accelerazioni pari a 2 g. |
applicate orizzontalmente in direzione longitudinale. |
|
Carico all'interno del |
contenitore: |
Un carico uniformemente Il contenitore, avente il |
distribuito, tale che la massa carico interno prescritto, |
totale del contenitore e del deve essere bloccato |
carico di prova sia uguale alla longitudinalmente fissando i |
massima massa lorda operativa o due blocchi d'angolo |
R. superiori, o strutture |
d'angolo equivalenti, di una |
estremità ad adeguati punti |
di ancoraggio. |
Forze applicate all'esterno: |
In modo da sottoporre ciascun Le forze applicate |
lato del contenitore a forze all'esterno devono essere |
longitudinali di compressione e applicate prima verso i punti |
di trazione pari a R e cioè una di ancoraggio e poi nel senso |
forza totale pari a 2 R sulla opposto. La prova deve essere |
base del contenitore nel suo effettuata su ciascun lato |
insieme. del contenitore. |
6. Pareti di estremità |
|
Le pareti di estremità devono essere in grado di sopportare un |
carico non inferiore a 0,4 volte il massimo carico utile |
ammissibile. Tuttavia, se le pareti di estremità sono |
progettate per sopportare un carico minore o maggiore di 0,4 |
volte il massimo carico utile ammissibile, tale fattore di |
resistenza deve essere indicato sulla targa di approvazione ai |
fini della sicurezza, in conformità alla norma 1 dell'Allegato |
I. |
|
Carico all'interno del |
contenitore: |
In modo da sottoporre l'interno Il carico interno prescritto |
di una parete di estremità ad un deve essere applicato come |
carico uniformemente distribuito segue: devono essere provate |
pari a 0,4 P, ovvero quel carico entrambe le estremità del |
per cui il contenitore può contenitore, eccettuato il |
essere stato progettato. caso in cui esse siano |
identiche, nel qual caso la |
prova può essere effettuata |
solo su una di esse. Le |
pareti di estremità dei |
contenitori che non hanno |
lati aperti o porte laterali, |
possono essere provate |
separatamente o |
contemporaneamente. Le pareti |
di estremità dei contenitori |
che hanno lati aperti o porte |
laterali devono essere |
provate separatamente. Quando |
le estremità sono provate |
separatamente, le reazioni |
alle forze applicate alle |
pareti di estremità devono |
essere limitate alla |
struttura della base del |
contenitore. |
Forze applicate all'esterno: |
Nessuna. |
7. Pareti laterali |
|
Le pareti laterali devono essere in grado di sopportare un |
carico non inferiore a 0,6 volte il massimo carico utile |
ammissibile. Tuttavia se le pareti laterali sono progettate per |
sopportare un carico minore o maggiore di 0,6 volte il massimo |
carico utile ammissibile, tale fattore di resistenza deve |
essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della |
sicurezza, in conformità alla norma 1 dell'Allegato I. |
|
Carico all'interno del |
contenitore. |
In modo da sottoporre l'interno Il carico interno prescritto |
di una parete laterale a un deve essere applicato come |
carico uniformemente distribuito segue: entrambi i lati del |
pari a 0,6 P, ovvero quel carico contenitore devono essere |
per cui il contenitore può provati eccettuato il caso in |
essere stato progettato. cui i lati siano identici, |
nel qual caso la prova può |
essere effettuata solo su di |
un lato. |
Le pareti laterali devono |
essere provate separatamente |
e le reazioni al carico |
interno devono essere |
limitate ai blocchi d'angolo |
o equivalenti strutture |
d'angolo. I contenitori a |
tetto aperto devono essere |
provati nelle condizioni di |
esercizio per cui sono stati |
progettati, per esempio con |
le strutture amovibili del |
tetto nella loro posizione. |
Forze applicate all'esterno: |
Nessuna. |
[1] Traduzione non ufficiale.