Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.2 malattie professionali |
Data: | 27/12/1975 |
Numero: | 780 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:Nell'assicurazione obbligatoria per [...] |
Art. 2. L'art. 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:Nell'assicurazione obbligatoria per [...] |
Art. 3. Gli artt. 142 e 143 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono abrogati |
Art. 4. L'art. 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:Le prestazioni assicurative sono [...] |
Art. 5. L'art. 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:La misura della rendita [...] |
Art. 6. I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, si intendono, con la presente norma di interpretazione autentica, estesi ai cittadini italiani residenti in [...] |
Art. 7. I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente [...] |
Art. 8. Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono [...] |
Art. 9. Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli artt. 1 e 2 della legge 12 marzo [...] |
Art. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, si provvede fino a [...] |
§ 53.2.6 - Legge 27 dicembre 1975, n. 780.
Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale
(G.U. 22 gennaio 1976, n. 19)
L'art. 140 del testo unico approvato con
L'art. 144 del testo unico approvato con
Gli artt. 142 e 143 del testo unico approvato con
L'art. 145 del testo unico approvato con
L'art. 146, primo comma, del testo unico approvato con
I benefici previsti dalla
Le prestazioni cessano nel caso di riconoscimento ai superstiti stessi del diritto a prestazioni analoghe non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Qualora dette prestazioni siano inferiori, sarà corrisposta ai superstiti la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.
Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente articolo e quelle di gestione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'art. 5 della
I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con
Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico approvato con
con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento L. 25.000;
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento L. 35.000;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento L. 65.000;
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento L.100.000.
Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico approvato con
con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento L. 25.000;
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento L. 35.000;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento L. 60.000;
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento L. 85.000.
A decorrere dal 1° luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale.
Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli artt. 1 e 2 della
Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli artt. 1 e 2 della
Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e del
Le somme introitate con l'applicazione dell'addizionale predetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzioni a favore di enti pubblici o privati previste da vigenti disposizioni di legge.
Il primo comma dell'art. 153 del testo unico approvato con