§ 53.2.5 - Legge 27 luglio 1962, n. 1115 .
Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.2 malattie professionali
Data:27/07/1962
Numero:1115


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da [...]
Art. 2.      Le prestazioni di cui al precedente art. 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o [...]
Art. 3.      Per ottenere le prestazioni di cui al precedente art. 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 53.2.5 - Legge 27 luglio 1962, n. 1115 [1] .

Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.

(G.U. 11 agosto 1962, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Le prestazioni di cui al precedente art. 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuerà a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

 

          Art. 3.

     Per ottenere le prestazioni di cui al precedente art. 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.

     Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 4. [2]

     Il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.

 

          Art. 5.

     Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1961-62, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

     Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 6 della L. 27 dicembre 1975, n. 780.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 1992, n. 436, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.