§ 53.2.4 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1456.
Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.2 malattie professionali
Data:27/12/1956
Numero:1456


Sommario
Art. 1.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in [...]
Art. 4.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle [...]
Art. 5.      Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro [...]
Art. 6.      Rimangono invariate le modalità e le misure del compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale [...]


§ 53.2.4 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1456. [1]

Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(G.U. 5 gennaio 1957, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei limiti degli attuali organici e dell'attrezzatura materiale necessaria.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in tecnica schermografica.

 

          Art. 4.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite convenzioni.

     Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unità schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata farà carico unicamente ai Consorzi stessi.

 

          Art. 5.

     Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

 

          Art. 6.

     Rimangono invariate le modalità e le misure del compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.