Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.2 malattie professionali |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1456 |
Sommario |
Art. 1. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in [...] |
Art. 4. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle [...] |
Art. 5. Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro [...] |
Art. 6. Rimangono invariate le modalità e le misure del compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale [...] |
§ 53.2.4 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1456. [1]
Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
(G.U. 5 gennaio 1957, n. 4)
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dispone per la schermografia di massa di apposite unità fisse e mobili, costituite da personale tecnico, nei limiti degli attuali organici e dell'attrezzatura materiale necessaria.
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, indice periodicamente corsi di addestramento e di perfezionamento in tecnica schermografica.
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può affidare la gestione delle unità schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite convenzioni.
Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unità schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata farà carico unicamente ai Consorzi stessi.
Alle spese relative all'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
Rimangono invariate le modalità e le misure del compensi corrisposti per le prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge al personale delle unità schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della