§ 52.4.31 – L. 2 marzo 1985, n. 60.
Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:02/03/1985
Numero:60


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la [...]


§ 52.4.31 – L. 2 marzo 1985, n. 60. [1]

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.

(G.U. 11 marzo 1985, n. 60).

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

     Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.