Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.4 vittime di guerra |
Data: | 02/03/1985 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la [...] |
§ 52.4.31 – L. 2 marzo 1985, n. 60. [1]
Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.
(G.U. 11 marzo 1985, n. 60).
All'art. 2 della
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 7 della
(Omissis).
Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'art. 10 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del