§ 52.4.21 - Legge 9 gennaio 1951, n. 204.
Onoranze ai Caduti in guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:09/01/1951
Numero:204


Sommario
Art. 1.      Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del [...]
Art. 2.      In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla [...]
Art. 3.      Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere
Art. 4.      Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano [...]
Art. 5.      Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 nei cimiteri comunali può [...]
Art. 6.      I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole [...]
Art. 7.      I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. [...]
Art. 8.      I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonché quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo [...]
Art. 9.      Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato
Art. 10.      Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del ministero della [...]
Art. 11.      Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal [...]


§ 52.4.21 - Legge 9 gennaio 1951, n. 204. [1]

Onoranze ai Caduti in guerra.

(G.U. 7 aprile 1951, n. 80).

 

 

     Art. 1.

     Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

     I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

 

          Art. 2.

     In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

     a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

     b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

     c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

     d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

     e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;

     f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna; [2]

     f bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848; [3]

     f ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace. [4]

 

          Art. 3.

     Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

     a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

     b) alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

     c) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

     d) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'art. 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

     E' in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

     I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

 

          Art. 4.

     Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

     Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati. [5]

     La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

     Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

     In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

     Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

 

          Art. 6.

     I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

     Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

 

          Art. 7.

     I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. [6]

     L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituito a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri Enti locali.

     A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

     Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'art. 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

 

          Art. 8.

     I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonché quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

     Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

 

          Art. 9.

     Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

 

          Art. 10.

     Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

     La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 2 marzo 1985, n. 60.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 30 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 30 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 ottobre 1999, n. 365.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 2 marzo 1985, n. 60.