§ 51.4.6 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:10/08/1944
Numero:224


Sommario
Art. 1.      Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 51.4.6 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

(G.U. 5 ottobre 1944, n. 64).

 

     Art. 1.

     Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

     Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.