Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 10/08/1944 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. 1. Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno |
§ 51.4.6 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.
(G.U. 5 ottobre 1944, n. 64).
Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[1] Comma abrogato dall'art. 3 del
[2] Comma abrogato dall'art. 3 del