§ 3.1.3 - L.R. 16 aprile 1974, n. 2.
Provvidenze in favore delle imprese diretto-coltivatrici per il miglioramento ed incremento delle produzioni pregiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:16/04/1974
Numero:2


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione da parte della Regione Basilicata, in favore delle imprese diretto-coltivatrici, singole ed associate, di un contributo nella misura massima del 50% della spesa [...]
Art. 2.      I contributi saranno concessi esclusivamente per le spese occorrenti alla coltivazione relativa ad un periodo massimo di anni tre.
Art. 3.      I contributi saranno concessi con provvedimento della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al ramo.
Art. 4.      Alla liquidazione del contributo si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi dopo il terzo anno di vita della cultura; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita [...]
Art. 5.      All'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge provvede l'Assessore regionale per l'Agricoltura e Foreste.


§ 3.1.3 - L.R. 16 aprile 1974, n. 2.

Provvidenze in favore delle imprese diretto-coltivatrici per il miglioramento ed incremento delle produzioni pregiate.

 

Art. 1.

     E' autorizzata la concessione da parte della Regione Basilicata, in favore delle imprese diretto-coltivatrici, singole ed associate, di un contributo nella misura massima del 50% della spesa occorrente - secondo quanto previsto dal successivo art. 2 - per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzione agricole pregiate, con particolare riferimento alla viticoltura, purché trattasi di iniziative già ammesse al contributo finanziario del FEOGA.

     La spesa ammissibile, in ogni caso, non potrà complessivamente superare le 500.000 lire per ettaro.

     Analoghi incentivi sono previsti in favore delle cooperative agricole aventi tra le loro finalità la conduzione in comune delle culture di pregio sempre che trattasi di iniziative già ammesse al contributo finanziario previsto da leggi nazionali.

     I benefici di cui sopra si estendono, fino ad un massimo di 15 ha, a tutte le categorie di imprenditori, fermo restando la precedenza ai soggetti di cui ai commi precedenti che adottino piani di trasformazione agricoli.

     Per questi ultimi e per le cooperative di conduzione non si applica il limite di 15 ha [1].

 

     Art. 2.

     I contributi saranno concessi esclusivamente per le spese occorrenti alla coltivazione relativa ad un periodo massimo di anni tre.

     Tali spese dovranno riguardare lavori:

     a) non previsti e comunque non finanziati dai piani approvati dal FEOGA o dalle leggi nazionali;

     b) strettamente inerenti alla intera fase di impianto delle culture di pregio.

 

     Art. 3.

     I contributi saranno concessi con provvedimento della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al ramo.

     La concessione è subordinata:

     a) alla presentazione da parte degli interessati del piano completo ed organico, sotto l'aspetto tecnico ed economico, dei lavori da eseguire durante la fase di impianto della cultura;

     b) al riscontro della rispondenza tecnica ed economica degli interventi ivi previsti;

     c) alla approvazione del piano.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione del contributo si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi dopo il terzo anno di vita della cultura; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita dell'impianto.

     Dopo il primo anno d'impianto, potranno essere accordati, con provvedimenti della Giunta regionale, anticipazioni sui contributi in misura non superiore al 50% dell'importo concesso.

 

     Art. 5.

     All'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della presente legge provvede l'Assessore regionale per l'Agricoltura e Foreste.

     Il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e alle finalità della presente legge è demandato alla Giunta regionale previo parere dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste cui è demandato altresì ogni altro adempimento di esecuzione per il raggiungimento delle dette finalità.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 7 luglio 1977, n. 24.