§ 78.1.3 – D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1945, n. 38.
Prezzi del pane e della pasta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:22/02/1945
Numero:38


Sommario
Art. 1.      I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo vestito e della segale di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla [...]
Art. 2.      I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei [...]
Art. 3. 
Art. 4.      E' istituita a favore di tutti i prestatori d'opera, un'indennità di L. 95 mensili per i prestatori stessi e per ciascuno dei componenti le loro famiglie alle condizioni [...]
Art. 5.      Per i prestatori d'opera con rapporti di lavoro già disciplinabili mediante contratti collettivi ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modificazioni [...]
Art. 6.      Per i dipendenti statali e per i personali in servizio presso i dipendenti statali contemplati, rispettivamente, negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo [...]
Art. 7.      L'indennità prevista dall'art. 6 è estesa ai segretari provinciali e comunali e al personale dipendente dagli enti contemplati dall'art. 12 del decreto legislativo [...]
Art. 8.      Le indennità di cui agli articoli precedenti non spettano agli iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per un imponibile non inferiore alle L. 150.000 [...]
Art. 9.      Le indennità previste dagli articoli precedenti vanno corrisposte una sola volta ai beneficiari che abbiano diritto alle indennità stesse per titoli diversi
Art. 10.      Le indennità di cui ai precedenti articoli sono esenti da ogni imposta
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti [...]
Art. 12.      Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, con il quale furono fissati i [...]
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 78.1.3 – D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1945, n. 38. [1]

Prezzi del pane e della pasta.

(G.U. 1 marzo 1945, n. 26).

 

     Art. 1.

     I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo vestito e della segale di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati come segue:

     grano tenero: L. 1.241,30 al quintale franco molino merce nuda;

     grano duro: L. 1.241,30 al quintale franco molino merce nuda;

     orzo vestito: L. 953,80 al quintale franco molino merce nuda;

     segale: L. 1.137,20 al quintale franco molino merce nuda.

     I prezzi predetti sono comprensivi:

     a) della quota per le spese di trasporto dei cereali "franco molino", delle farine per panificazione "franco magazzino intercomunale", degli sfarinati per pastificazione "franco pastificio" e della pasta "franco magazzino intercomunale".

     b) della quota spese di gestione ammassi;

     c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

     d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 46,08 al quintale per il grano tenero, di L. 49,80 al quintale per il grano duro, di L. 40,38 al quintale per l'orzo vestito e di L. 47,16 al quintale per la segale.

     Con le quote di cui ai punti a), b) e c) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

     Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione "Granai del popolo" dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

     Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

 

          Art. 2.

     I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, le differenze fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

     I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     E' istituita a favore di tutti i prestatori d'opera, un'indennità di L. 95 mensili per i prestatori stessi e per ciascuno dei componenti le loro famiglie alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli.

     L'indennità spetta solo a coloro che siano muniti di carta annonaria individuale per il pane e per la pasta.

 

          Art. 5.

     Per i prestatori d'opera con rapporti di lavoro già disciplinabili mediante contratti collettivi ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità è a carico dei datori di lavoro e viene da essi corrisposta, anche per ogni persona di famiglia convivente ed a carico.

     Sono esclusi dalla concessione dell'indennità i lavoratori coniugati residenti nei centri con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che percepiscono una retribuzione complessiva superiore a L. 9000 mensili nette e quelli residenti in centri con popolazione sino a 100.000 abitanti, fruenti di retribuzione complessiva superiore a L. 7000 mensili nette. Per i celibi, che non abbiano persone di famiglia conviventi e a carico, tali limiti di retribuzione, agli effetti dell'esclusione dalla concessione dell'indennità, sono rispettivamente stabiliti in L. 6000 e 5000.

 

          Art. 6.

     Per i dipendenti statali e per i personali in servizio presso i dipendenti statali contemplati, rispettivamente, negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'indennità è corrisposta dalle rispettive Amministrazioni.

     L'indennità di cui al precedente comma spetta inoltre ai titolari di pensioni a carico delle Amministrazioni statali o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti anche per le persone componenti la loro famiglia.

     Ai fini di cui ai precedenti commi per persone di famiglia si intendono la moglie ed i figli minorenni.

     Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al primo comma del presente articolo è dovuta limitatamente alle quote relative alle persone di famiglia indicate nel precedente comma.

     L'indennità di cui sopra non spetta al personale ed ai pensionati residenti fuori del territorio del Regno.

     Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

     Per i pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti l'onere predetto è carico dello Stato.

 

          Art. 7.

     L'indennità prevista dall'art. 6 è estesa ai segretari provinciali e comunali e al personale dipendente dagli enti contemplati dall'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e grava sui rispettivi bilanci. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le stesse modalità, anche nei confronti dei titolari delle pensioni facenti carico ai bilanci degli enti contemplati dal presente articolo.

     Nei confronti del personale e dei pensionati suddetti, l'indennità viene corrisposta anche per la moglie e per i figli minorenni.

 

          Art. 8.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti non spettano agli iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per un imponibile non inferiore alle L. 150.000 ed agli iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito complessivo non inferiore a L. 24.000, ivi esclusi i redditi di lavoro classificati in categoria C-2, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

     I prestatori d'opera che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente debbono farne denuncia al datore di lavoro.

     Per i dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza, iscritti a ruolo per l'imposta complementare a norma del primo comma, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ne daranno comunicazione all'Ente pagatore.

 

          Art. 9.

     Le indennità previste dagli articoli precedenti vanno corrisposte una sola volta ai beneficiari che abbiano diritto alle indennità stesse per titoli diversi.

     Nel caso che il diritto all'indennità sussista in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 e in applicazione dell'articolo 3, viene corrisposta soltanto l'indennità derivante da rapporto di lavoro.

     Ove un prestatore d'opera sia contemporaneamente alle dipendenze di vari datori di lavoro, l'onere dell'indennità viene ripartito tra questi in proporzione delle singole retribuzioni da essi corrisposte al prestatore d'opera stesso.

     Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto per titolo proprio all'indennità, la medesima non spetta al capo famiglia per la quota del componente stesso.

 

          Art. 10.

     Le indennità di cui ai precedenti articoli sono esenti da ogni imposta.

     Le norme per l'attribuzione ed il pagamento delle indennità previste dagli articoli precedenti saranno emanate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ed il Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, con il quale furono fissati i prezzi del pane e della pasta.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Le sue disposizioni si applicano in tutte le province che alla data di pubblicazione del presente decreto risultano già restituite all'Amministrazione italiana.

     Nelle altre province, le disposizioni stesse sono applicabili in seguito ad autorizzazioni da parte del Governo militare alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 355.