§ 98.1.27037 - Legge 2 luglio 1996, n. 343.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/07/1996
Numero:343


Sommario
Art. 1.      1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27037 - Legge 2 luglio 1996, n. 343.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

(G.U. 2 luglio 1996, n. 153)

 

     Art. 1.

     1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, le parole: "alla data del 30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1997".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.