§ 51.4.42 – L. 12 agosto 1982, n. 532.
Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:12/08/1982
Numero:532


Sommario
Art. 1.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 8.      Dopo l'art. 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 9.      Dopo l'art. 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 10.      Nel secondo comma dell'art. 264 del codice di procedura penale le parole "sommaria enunciazione" sono sostituite dalle altre: (Omissis)
Art. 11.      Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il terzo e il quarto comma dell'art. 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 14.      Al primo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale, dopo le parole: "stato di custodia preventiva", sono inserite le altre: (Omissis)
Art. 15.      Dopo il secondo comma dell'art. 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 16.      L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 17.      Dopo il secondo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 18. 
Art. 19.      Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, [...]
Art. 20.      Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, [...]
Art. 21.      Dopo l'art. 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 22.      L'ultima parte del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale è sostituito dalla seguente
Art. 23.      Dopo l'art. 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 24.      Dopo l'art. 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 25.      I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è [...]
Art. 26.      Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-bis del codice [...]
Art. 27.      I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'art. 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono [...]
Art. 28.      Il primo e il secondo comma dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono [...]
Art. 29.      Il terzo comma dell'art. 385 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 30.      Il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente
Art. 31. 
Art. 32.      Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore
Art. 33.      In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i [...]


§ 51.4.42 – L. 12 agosto 1982, n. 532.

Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva.

(G.U. 14 agosto 1982, n. 223).

 

Capo I

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.

 

     Art. 1.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     Dopo l'art. 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Nel secondo comma dell'art. 264 del codice di procedura penale le parole "sommaria enunciazione" sono sostituite dalle altre: (Omissis).

 

          Art. 11.

     Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     Il terzo e il quarto comma dell'art. 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     Al primo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale, dopo le parole: "stato di custodia preventiva", sono inserite le altre: (Omissis).

     Dopo il secondo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 15.

     Dopo il secondo comma dell'art. 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     Dopo il secondo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18. [1]

 

          Art. 19.

     Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis).

 

          Art. 20.

     Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole "dell'art. 263-bis", sono inserite le altre (Omissis).

 

Capo II

DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

 

          Art. 21.

     Dopo l'art. 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 22.

     L'ultima parte del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale è sostituito dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     Dopo l'art. 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 24.

     Dopo l'art. 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

 

          Art. 26.

     Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-bis del codice di procedura penale appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

          Art. 27.

     I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'art. 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.

 

          Art. 28.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 29.

     Il terzo comma dell'art. 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 30.

     Il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31. [2]

 

          Art. 32.

     Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

 

          Art. 33.

     In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'art. 198 del codice di procedura penale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 28 luglio 1984, n. 398.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 28 luglio 1984, n. 398.