Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 21/03/1958 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Disposizione transitoria All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma |
§ 51.4.2f - Legge 21 marzo 1958, n. 229.
Modificazione al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.
(G.U. 1 aprile 1958, n. 79).
L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".
L'art. 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 201. - "I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.
Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.
Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.
Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
I motivi possono altresì essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.
Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.
In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con più atti successivi.
I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza".
L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con
Art. 5. - "La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione dell'enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'art. 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dall'attestazione dell'autenticità della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice, conciliatore o di un membro del Consiglio dell'ordine forense".
Art. 4. Disposizione transitoria
All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma:
"Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dall'articolo precedente, sono validi purchè conformi alle norme della presente legge".