§ 51.4.2a - Legge 24 novembre 1951, n. 1324.
Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:24/11/1951
Numero:1324


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia già convocata la Corte di assise di appello, il presidente della Corte di appello provvede con decreto ad [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.4.2a - Legge 24 novembre 1951, n. 1324. [1]

Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

(G.U. 13 dicembre 1951, n. 286).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

     "In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello".

 

          Art. 2.

     Qualora all'entrata in vigore della presente legge sia già convocata la Corte di assise di appello, il presidente della Corte di appello provvede con decreto ad integrare il numero dei giudici popolari occorrenti a norma dell'art. 1.

     Per i dibattimenti in corso la Corte d'assise di appello conserva l'attuale composizione.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 238 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

[3] Articolo abrogato dall'art. 238 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.