Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 07/03/1926 |
Numero: | 412 |
Sommario |
Art. 1. Il sindacato della Corte dei conti di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, è esercitato, per mezzo della delegazione di questa presso [...] |
Art. 2. Il regio decreto 25 giugno 1925, n. 1161, è abrogato. Sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dalla [...] |
§ 50.3.2 – R.D. 7 marzo 1926, n. 412. [1]
Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori.
(G.U. 16 marzo 1926, n. 62).
Il sindacato della Corte dei conti di cui all'art. 3 del regio
Sono esenti dal sindacato stesso tutti gli altri valori prodotti dall'officina governativa delle carte valori.
Con ordinanze della presidenza della Corte dei conti saranno stabilite le norme per l'esercizio del sindacato presso l'officina governativa delle carte valori e per le verifiche eventualmente occorrenti presso le cartiere in sussidio delle operazioni come sopra affidate alla detta delegazione.
Il
[1] Abrogato dall'art. 24 del