§ 50.3.2 – R.D. 7 marzo 1926, n. 412.
Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:07/03/1926
Numero:412


Sommario
Art. 1.      Il sindacato della Corte dei conti di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, è esercitato, per mezzo della delegazione di questa presso [...]
Art. 2.      Il regio decreto 25 giugno 1925, n. 1161, è abrogato. Sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dalla [...]


§ 50.3.2 – R.D. 7 marzo 1926, n. 412. [1]

Sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte valori presso l'Officina governativa delle carte valori.

(G.U. 16 marzo 1926, n. 62).

 

     Art. 1.

     Il sindacato della Corte dei conti di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, è esercitato, per mezzo della delegazione di questa presso l'Officina governativa delle carte valori, sulla fabbricazione, sui depositi, sulle consegne e sulle spedizioni dei titoli al portatore rappresentativi di debiti dello Stato, o garantiti dallo Stato, nonché dei biglietti a debito dello Stato.

     Sono esenti dal sindacato stesso tutti gli altri valori prodotti dall'officina governativa delle carte valori.

     Con ordinanze della presidenza della Corte dei conti saranno stabilite le norme per l'esercizio del sindacato presso l'officina governativa delle carte valori e per le verifiche eventualmente occorrenti presso le cartiere in sussidio delle operazioni come sopra affidate alla detta delegazione.

 

          Art. 2.

     Il regio decreto 25 giugno 1925, n. 1161, è abrogato. Sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.