§ 50.2.1b - Legge 19 marzo 1952, n. 161.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:19/03/1952
Numero:161


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente motivazione
Art. 2.      I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 [...]


§ 50.2.1b - Legge 19 marzo 1952, n. 161.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

(G.U. 29 marzo 1952, n. 76).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ratificato con la seguente motivazione:

     Articolo 3 - E' soppresso.

 

          Art. 2.

     I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.