Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 05/05/1948 |
Numero: | 642 |
Sommario |
Art. 1. E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta |
Art. 2. Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio [...] |
Art. 5. Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e [...] |
§ 50.2.14 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642 [1] .
Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
(G.U. 11 giugno 1948, n. 134)
E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.
Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio
I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 del testo unico predetto.
Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con
Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti.
Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio di Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.
Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.
[1] Ratificato, con modificazioni, dalla
[2] Articolo soppresso dalla