§ 50.2.14 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642 .
Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:05/05/1948
Numero:642


Sommario
Art. 1.      E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta
Art. 2.      Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio [...]
Art. 5.      Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e [...]


§ 50.2.14 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642 [1] .

Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

(G.U. 11 giugno 1948, n. 134)

 

     Art. 1.

     E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.

     Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre Sezioni consultive, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

     I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 del testo unico predetto.

 

          Art. 2.

     Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 .

     Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio di Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1952, n. 161. Abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[2] Articolo soppresso dalla legge di ratifica 19 marzo 1952, n. 161.