Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 01/03/1949 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le [...] |
Art. 2. Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'art. 1, n. 1, [...] |
Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 50.2.15 - Legge 1 marzo 1949, n. 76. [1]
Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario.
(G.U. 24 marzo 1949, n. 68)
La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal
Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'art. 1, n. 1, del
L'ultimo comma dell'art. 1 del
"I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del