Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 22/12/2004 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 |
Art. 2. Modificazioni al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 |
§ 4.9.194 - D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.
Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
(G.U. 7 marzo 2005, n. 54)
Art. 1. Modificazioni all'Allegato A del
1. All'allegato A, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del
«
Art. 2. Modificazioni al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f);
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nonchè delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;
d) all'allegato I:
1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;
2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinati al consumo umano»;
2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse;
2.3) la sezione B è soppressa;
3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «destinate al consumo umano»;
3.2) alla parte I:
3.2.1) la sezione A è sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al
3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al
4) il capitolo 7 è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Allegato
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)
CAPITOLO 7
Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi
Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano
A. Scambi.
1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al
2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.
B. Importazioni.
1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del
Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal
2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al