§ 4.9.c - Legge 6 dicembre 1965, n. 1367.
Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:06/12/1965
Numero:1367


Sommario
Art. 1.      Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'art. 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso
Art. 2.      Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli [...]
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 16, il primo e il penultimo comma dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati
Art. 4.      L'art. 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati
Art. 6.      Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del [...]
Art. 7.      I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, [...]


§ 4.9.c - Legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(G.U. 21 dicembre 1965, n. 317).

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'art. 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

     Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.

     Non si applica per gli aumenti degli organici previsti dalla presente legge il terzo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

 

          Art. 2.

     Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o più funzionari appartenenti alle carriere direttive dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanità.

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 16, il primo e il penultimo comma dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

 

          Art. 4.

     L'art. 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

     "Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

     Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria".

 

          Art. 5.

     Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

 

          Art. 6.

     Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri di 1ª classe entrati in servizio a seguito di concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonchè i consiglieri di 1© classe che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

 

          Art. 7.

     I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.

 

     Tabella A - Carriera direttiva dei medici

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore generale medico capo

1

Ispettore generale medico

33

Medico provinciale capo

101

Medico provinciale superiore

119

Medico provinciale di 1ª classe

230

Medico provinciale di 2ª classe

 

Totale

484

 

     Tabella B - Carriere direttiva dei veterinari

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore generale veterinario

13

Veterinario provinciale capo

50

Veterinario provinciale superiore

63

Veterinario provinciale di 1ª classe

114

Veterinario provinciale di 2ª classe

 

Veterinario provinciale di 3ª classe

 

Totale

240

 

     Tabella C - Carriere direttiva dei chimici

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore generale chimico

3

Chimico capo

9

Chimico superiore

11

Chimico di 1ª classe

16

Chimico di 1ª classe

 

Totale

39

 

     Tabella D - Carriera direttiva degli amministratori

Qualifica

Numero dei posti

Ispettore generale

21

Direttore di divisione

33

Direttore di sezione

58

Consigliere di 1ª classe

171

Consigliere di 1ª classe

 

Consigliere di 1ª classe

 

Totale

283