§ 86.4.3f - Legge 16 dicembre 1961, n. 1307.
Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:16/12/1961
Numero:1307


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a [...]
Art. 2.      I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del [...]
Art. 3.      Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed [...]
Art. 4.      Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, resta ad esaurimento; nella [...]
Art. 5.      I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficieranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, [...]
Art. 6.      I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a [...]
Art. 7.      Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione [...]
Art. 8.      I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituiti da quelli di cui alle [...]
Art. 9.      Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.


§ 86.4.3f - Legge 16 dicembre 1961, n. 1307.

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

     La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

     Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     II personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

 

          Art. 2.

     I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

     I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono aumentati di tanti posti, quante sono le unità inquadrate in applicazione del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto delle assistenti sanitarie, prendendo posto nel ruolo, dopo l'ultima iscritta, nel seguente ordine:

     1) nella qualifica di assistente sanitaria di 2ª classe:

     a) capi assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

     b) prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

     2) nella qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe;

     a) assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

     b) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte;

     c) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte di ruolo aggiunto.

     Le assistenti sanitarie, che siano transitate a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

     Le assistenti sanitarie di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinate per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promosse, saranno iscritte nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.

     Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n. 750, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

     1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:

     a) aiutante tecnico superiore;

     b) aiutanti tecnici capi;

     c) primi aiutanti tecnici;

     2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:

     a) aiutanti tecnici di 1ª classe;

     b) aiutanti tecnici di 2ª classe;

     c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.

     Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità o ai corrispondenti ruoli aggiunti, è ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente.

     I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanità a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

     I segretari tecnici di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficieranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

     Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.

 

          Art. 6.

     I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 7.

     Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestato presso l'Amministrazione della sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo.

 

          Art. 8.

     I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

 

          Art. 9.

     Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

     Tabella A - Ingegneri di sanità

Coefficiente

Qulifica

Numero dei posti

670

Ispettore generale ingegnere

1

500

Ingegnere capo

1

402

Ingegnere superiore

3

325

Ingegnere di 1ª classe

10

271

Ingegnere di 2ª classe

 

Totale

Posti N.

15

 

     Tabella B - Assistenti sanitarie

Coefficiente

Qulifica

Numero dei posti

500

Assistente sanitaria capo

1

402

Assistente sanitaria superiore

14

325

Prima assistente sanitaria

35

271

Assistente sanitaria di 1ª classe

220

229

Assistente sanitaria di 2ª classe

 

202

Assistente sanitaria di 3ª classe

 

Totale

Posti N.

270

 

     Tabella C

Coefficiente

Qulifica

Numero dei posti

500

Segretario tecnico capo

1

402

Segretario tecnico superiore

34

325

Primo segretario tecnico

80

271

Segretario tecnico di 1ª classe

235

229

Segretario tecnico di 2ª classe

 

202

Segretario tecnico di 3ª classe

 

Totale

Posti N.

350