Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.7 bevande analcoliche |
Data: | 02/08/2004 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di impiego di sostanze alimentari |
Art. 2. Abrogazioni |
Art. 3. Clausola di cedevolezza |
§ 4.7.13 - D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.
(G.U. 6 settembre 2004, n. 209)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto l'articolo 11 della
Visto il
Ritenuta la necessità di aggiornare l'articolo 15 del citato
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modalità di impiego di sostanze alimentari
1. L'articolo 15, terzo comma, del
«Nella preparazione delle bevande analcoliche è consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al
Art. 2. Abrogazioni
1. All'articolo 4, quinto comma, del
2. Al
a) all'articolo 4, il sesto comma;
b) all'articolo 5, il terzo comma;
c) all'articolo 6, il terzo comma;
d) all'articolo 7, il secondo comma.
Art. 3. Clausola di cedevolezza
1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al