Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici |
Data: | 24/01/1991 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, è sostituito dal seguente |
§ 4.5.2 – D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 56.
Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.
(G.U. 28 febbraio 1991, n. 50).
1. L'art. 15 del
"Art. 15. – 1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione con funzioni consultive costituita da trenta membri, oltre al presidente.
2. La composizione della commissione è la seguente:
a) quattro esperti del Ministero della sanità, tra i quali il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, con funzioni di presidente;
b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanità;
c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione;
d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
e) un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) un esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;
g) diciannove esperti nell'ambito delle seguenti discipline: biochimica, chimica, clinica medica, farmacologia, fisiologia, igiene, microbiologia, pediatria, scienza dell'alimentazione, tossicologia e diritto amministrativo.
3. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, di livello non inferiore al settimo.
4. I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni, sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni della commissione. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.
5. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione stessa, è approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione.
6. Le spese di funzionamento della commissione fanno carico al competente cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi".