§ 4.3.22 – D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773.
Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:14/03/1968
Numero:773


Sommario
Art. 1.      Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le ditte interessate devono presentare, tramite [...]
Art. 2.      L'autorizzazione di cui al precedente articolo è concessa a tempo indeterminato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero [...]
Art. 3.      Il produttore di aceto, ottenuta l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, prima di procedere alla trasformazione del prodotto base, deve chiedere, con domanda [...]
Art. 4.      La bolletta di accompagnamento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, da usare nelle spedizioni di aceto nei casi [...]
Art. 5.      I bollettari, contenenti numero 100 bollette di accompagnamento progressivamente numerate e conformi al modello A) allegato al presente regolamento, devono essere, prima [...]
Art. 6.      I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, conformi al modello B) allegato al presente [...]
Art. 7.      Il prezzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo precedente, è fissato in lire due, quattro e sei per recipienti aventi rispettivamente la capacità fino a litri [...]
Art. 8.      I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 6 sono distribuiti, previa richiesta scritta in doppio esemplare, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella [...]
Art. 9.      Il movimento dei contrassegni di cui ai precedenti articoli viene tenuto in evidenza dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura con apposita contabilità soggetta a [...]
Art. 10.      Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, esercitavano la produzione e l'imbottigliamento di aceto [...]
Art. 11.      Sono esenti dall'obbligo della bolletta di accompagnamento i trasporti di aceto confezionato nei recipienti previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della [...]
Art. 12.      Fino a quando gli ispettorati provinciali dell'agricoltura non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti di cui all'articolo [...]


§ 4.3.22 – D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773. [1]

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti.

(G.U. 13 luglio 1968, n. 176).

 

     Art. 1.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le ditte interessate devono presentare, tramite l'istituto di vigilanza competente per territorio, domanda in triplice copia, di cui una in bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le domande devono contenere:

     a) nome, cognome e data di nascita del richiedente ovvero la ragione o la denominazione sociale dell'impresa e il nome, cognome e la data di nascita del suo legale rappresentante;

     b) la precisa ubicazione dello stabilimento, nonché una cartina planimetrica dello stesso con scala 1:100;

     c) una breve descrizione delle attrezzature disponibili per la lavorazione, la conservazione e la confezione del prodotto.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione di cui al precedente articolo è concessa a tempo indeterminato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito di una relazione ispettiva di funzionari dell'istituto di vigilanza competente per territorio.

     Da tale relazione deve risultare che lo stabilimento possiede:

     1) per il rilascio della licenza di produzione:

     a) locali e attrezzature dichiarati idonei dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     b) attrezzatura di acetificazione tecnicamente adeguata alle necessità produttive;

     c) attrezzatura di filtrazione tecnicamente idonea ad ottenere un prodotto limpido;

     d) idonea attrezzatura di conservazione e di cantina;

     2) per il rilascio della licenza di imbottigliamento:

     a) locali ed attrezzature atte a garantire la perfetta pulizia delle bottiglie, previa macerazione quando si tratta di lavature a freddo, dichiarati idonei dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     b) un'adeguata attrezzatura di filtrazione;

     c) attrezzatura meccanica per il riempimento e chiusura delle bottiglie.

 

          Art. 3.

     Il produttore di aceto, ottenuta l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, prima di procedere alla trasformazione del prodotto base, deve chiedere, con domanda redatta su carta da bollo, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, il prelevamento di campioni, onde vengano accertate mediante analisi la genuinità e le caratteristiche del prodotto stesso, nonché l'aggiunta del rilevatore previsto dall'art. 2 della legge 6 aprile 1966, n. 207.

     Il personale incaricato del prelevamento provvede al campionamento ed effettua il sigillamento dei recipienti ai sensi delle vigenti norme in materia di sequestro preventivo.

     A seguito della comunicazione, da parte dell'istituto di vigilanza, della conformità del prodotto alle prescrizioni di legge e della indicazione della gradazione alcolica riscontrata, i produttori possono rimuovere i sigilli dai contenitori e procedere alle necessarie lavorazioni, previa annotazione dei quantitativi, per grado ettolitro, nei prescritti registri di produzione.

     Le spese di analisi e quelle per il personale incaricato del prelevamento sono a carico delle ditte interessate, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     La bolletta di accompagnamento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, da usare nelle spedizioni di aceto nei casi previsti dall'art. 47 dello stesso decreto presidenziale, è composta da cinque parti, di cui una matrice e quattro figlie su fogli a ricalco sovrapposti, e deve essere compilata e sottoscritta dall'esercente lo stabilimento di produzione di aceto o, sotto la sua responsabilità, da persona a ciò delegata. Nella bolletta devono essere indicati, senza abrasioni o correzioni:

     a) la ditta produttrice;

     b) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;

     c) la sede dello stabilimento ed il nome o ragione sociale della ditta cui il prodotto è destinato;

     d) la quantità, la qualità, nonché la gradazione di acidità del prodotto trasportato;

     e) la data del rilascio della bolletta, il nominativo del trasportatore, l'ora in cui il trasporto ha inizio, l'itinerario, nonché il tipo del mezzo di trasporto ed il numero della targa, quando questa esista;

     f) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

     La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

     Le bollette annullate per qualsiasi motivo devono essere contrapposte alle relative matrici.

     Dei quattro esemplari della bolletta figlia, il primo deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, il secondo ed il terzo devono, a cura del compilatore, essere rispettivamente inviati, prima di iniziare il trasporto dell'aceto ed a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione ed a quello della circoscrizione di ricevimento del prodotto, il quarto deve essere allegato al registro di carico e scarico del produttore.

     La bolletta che ha seguito il carico e quella allegata al registro di carico e scarico del produttore devono essere conservate rispettivamente dal destinatario e dal produttore per almeno due anni dalla data di emissione.

 

          Art. 5.

     I bollettari, contenenti numero 100 bollette di accompagnamento progressivamente numerate e conformi al modello A) allegato al presente regolamento, devono essere, prima dell'uso ed a cura degli interessati, fatti vidimare, foglio per foglio, dal segretario comunale o da un funzionario dell'ufficio delle imposte di consumo competenti per territorio.

     I bollettari devono essere anch'essi numerati progressivamente e devono essere conservati presso lo stabilimento di produzione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di emissione dell'ultima bolletta di accompagnamento, nonché esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

     Prima di iniziare il trasporto dell'aceto, ogni bolletta deve essere sottoposta al visto di uno dei funzionari di cui al primo comma, che provvede anche ad indicare la data e l'ora in cui il visto stesso viene apposto.

 

          Art. 6.

     I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, conformi al modello B) allegato al presente regolamento e da fornirsi dal Provveditorato generale dello Stato agli ispettori provinciali dell'agricoltura, sono costituiti da fascette di carta filigranata delle dimensioni di mm. 20 x 150, recanti impressi a stampa, come dai tipi dell'allegato B):

     1) lo stemma di Stato con la dicitura "aceto di vino" - Contrassegno di Stato;

     2) l'indicazione della gradazione di acidità dell'aceto;

     3) l'indicazione del quantitativo di aceto;

     4) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.

     Le fascette sono di diverso colore.

     I colori sono stabiliti come segue:

     per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità fino a 7 gradi:

     rosa-celeste-rosa-celeste per quello fino a litri 0,250;

     verde-celeste-verde-celeste per quello fino a litri 0,500;

     rosa-viola-rosa-viola per quello fino a litri 1;

     celeste-viola-celeste-viola per quello fino a 2 litri .

     per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità superiore a 7 gradi:

     rosa-celeste-rosa-celeste-rosa-celeste per quello fino a litri 0,250;

     verde-celeste-verde-celeste-verde-celeste per quello fino a litri 0,500;

     rosa-viola-rosa-viola-rosa-viola per quello fino a litri 1;

     celeste-viola-celeste-viola-celeste-viola per quello fino a litri 2.

     Sui contrassegni dell'aceto con acidità superiore ai gradi 7 è riportata anche, sotto l'indicazione del quantitativo, l'espressione "acidità superiore a gradi 7".

     Il Provveditorato generale dello Stato darà comunicazione alla competente Ragioniera regionale dello Stato per l'assunzione in carico dei contrassegni statali che fornirà agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

 

          Art. 7.

     Il prezzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo precedente, è fissato in lire due, quattro e sei per recipienti aventi rispettivamente la capacità fino a litri 0,500 ovvero di litri 1 e litri 2.

 

          Art. 8.

     I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 6 sono distribuiti, previa richiesta scritta in doppio esemplare, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento.

     La richiesta deve essere corredata dalla quietanza della tesoreria provinciale comprovante il pagamento dell'importo corrispondente al valore dei contrassegni richiesti e deve altresì contenere gli estremi della quietanza stessa.

     L'ispettorato provinciale dell'agricoltura annota sulle richieste i contrassegni consegnati di cui ritira regolare ricevuta. Sulle richieste stesse debbono altresì figurare la data ed il timbro dell'ufficio, nonché la firma del funzionario addetto.

     Dei due esemplari della richiesta, così annotati, uno viene conservato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura assieme alla ricevuta e l'altro viene consegnato al richiedente.

     In un registro di carico e scarico, progressivamente numerato e vidimato foglio per foglio dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'esercente l'opificio di imbottigliamento di aceto deve annotare:

     a) nella parte del carico, i contrassegni ricevuti con il loro numero e la relativa serie, allegandovi l'esemplare della richiesta fatta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     b) nella parte dello scarico i contrassegni applicati, con riferimento alle risultanze del registro di carico e scarico previsto per gli stabilimenti di imbottigliamento.

     I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

     Per l'aceto proveniente dall'estero confezionato secondo le norme dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, l'importatore è tenuto ad apporre sui recipienti stessi i contrassegni statali di garanzia presso gli uffici doganali.

 

          Art. 9.

     Il movimento dei contrassegni di cui ai precedenti articoli viene tenuto in evidenza dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 624 e seguenti del relativo regolamento mediante il modello C) allegato al presente regolamento.

     La spesa di stampa di tali contrassegni sarà imputata all'apposito capitolo n. 1453 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1968 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni devono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 10.

     Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, esercitavano la produzione e l'imbottigliamento di aceto possono continuare la loro attività fino alla comunicazione dell'esito della domanda di cui all'art. 1, purché presentino la stessa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     L'istituto di vigilanza, all'atto della ricezione della domanda, rilascia apposita ricevuta da esibirsi, su semplice richiesta, agli addetti alla vigilanza.

     Fino a quando non sarà comunicato agli interessati l'esito della domanda di autorizzazione, sulle etichette dei recipienti e sui documenti accompagnatori della merce deve essere trascritta l'indicazione relativa al numero ed alla sigla della ricevuta di cui al comma precedente.

     Coloro che, ai sensi degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono stati autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a produrre ed imbottigliare aceto sono esonerati dal proporre la domanda di cui all'art. 1 del presente regolamento.

 

          Art. 11.

     Sono esenti dall'obbligo della bolletta di accompagnamento i trasporti di aceto confezionato nei recipienti previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recanti le indicazioni stabilite dall'art. 45 dello stesso decreto presidenziale n. 162 e muniti del contrassegno statale di garanzia.

 

          Art. 12.

     Fino a quando gli ispettorati provinciali dell'agricoltura non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti di cui all'articolo precedente contenenti aceto devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

     L'esenzione di cui all'articolo precedente si applica anche alle confezioni di cui al precedente comma.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 47 della L. 20 febbraio 2006, n. 82.