Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 05/07/1961 |
Numero: | 578 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente |
§ 4.3.1b - Legge 5 luglio 1961, n. 578. [1]
Modifica all'art. 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.
(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).
L'art. 2 della
"La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.
"La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.
"Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.
"Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
"I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.
"Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati".
[1] Abrogata dall'art. 24 del