§ 4.1.68 - D.M. 7 maggio 2008, n. 106.
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:07/05/2008
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente sostanza


§ 4.1.68 - D.M. 7 maggio 2008, n. 106.

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

(G.U. 11 giugno 2008, n. 135)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

     Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, modificata da ultimo con la decisione n. 2006/252/CE;

     Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

     Ritenuto di consentire l'uso di una sostanza di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari sulla base della richiesta avanzata da un'azienda interessata;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 13 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 5 maggio 2008;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

 

Sostanza

Campo di impiego

Dose massima di impiego

 

 

 

Butil-o-butirrillattato

Prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari

20 mg/kg

 

     2. La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

 

 

     Allegato

     (art. 1, comma 2)

 

     REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

     Butil-o-butirrillattato:

     colore e aspetto: liquido incolore/giallo pallido, di odore agro-dolce di burro;

     punto di ebollizione: 90° C alla pressione di 2 mmHg.

     Non deve contenere:

     Arsenico.................. più di 3 mg/kg

     Cadmio.................... più di 1 mg/kg

     Mercurio.................. più di 1 mg/kg

     Piombo.................... più di 5 mg/kg