Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti |
Data: | 06/03/2008 |
Numero: | 4075 |
§ 4.1.65 - Circolare 6 marzo 2008, n. 4075.
Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al regolamento (CE) 1925/2006. Indicazioni sulle modalità della procedura di notifica.
(G.U. 18 marzo 2008, n. 66)
MINISTERO DELLA SALUTE
Assessorati alla sanità delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano
U.S.M.A.F.
U.V.A.C.
A.F.I.
A.I.I.P.A.
A.I.O.
Assoerbe
CNA Alimentare
CONFAPI unione alimentari
Confartigianato alimentazione
Federalimentare
Federchimica Assospecifici
Federfarma
Federfarma servizi
Federimpresa erbe
Federsalus
Federazione erboristi italiani F.E.I.
Siste
Unerbe
Unintegra
Enti e operatori interessati
Premessa
In attesa di un inquadramento normativo specifico comunitario, in Italia gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali, analogamente agli integratori alimentari, sono stati transitoriamente inclusi nel campo di applicazione del
Gli integratori alimentari sono stati armonizzati a livello comunitario dalla
Con l'entrata in vigore del
Sulle modalità da seguire per la procedura di notifica è stata emanata la
La presente Circolare aggiorna quanto previsto dalle due Circolari sopra citate, in attesa di un apposito inquadramento normativo della materia.
1. Alimenti arricchiti con vitamine e minerali
Visto l'art. 15 del
Richiamando le disposizioni del
Si fa inoltre presente che per la fabbricazione di alimenti arricchiti con vitamine e minerali disciplinati dal
1) continua ad essere ammesso, fino al 19 gennaio 2014, l'impiego di sostanze in forme non elencate nell'allegato II dello stesso regolamento già impiegate in prodotti notificati entro il 19 gennaio 2007. Il Ministero della salute pubblica l'elenco delle sostanze ammesse alla deroga sul proprio sito (www.ministerosalute.it).
2) restano subordinati all'autorizzazione del Ministero della salute gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del
Gli stabilimenti autorizzati, con la relativa tipologia di produzione, vengono inclusi nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 111/92.
2. Alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali
2.1 Secondo quanto concordato a livello comunitario il 14 febbraio 2005 dal Comitato di cui all'art. 58 del
Si determina infatti una nuova situazione di consumo, non più circoscritta, che deve essere valutata in relazione all'aumento delle fonti disponibili della sostanza in questione e dei livelli di esposizione da parte dei consumatori.
Per sole finalità di monitoraggio, alle imprese titolari di prodotti autorizzati come novel food per l'aggiunta di sostanze ad effetto funzionale, ad esempio i fitosteroli, è richiesto di seguire la procedura di notifica per l'immissione in commercio.
Il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito l'elenco delle tipologie di novel food la cui immissione in commercio in Italia richiede la notifica.
2.2. Alla luce di quanto sopra indicato, l'aggiunta agli alimenti per finalità funzionali di sostanze già impiegate a livello comunitario come ingredienti alimentari al di fuori degli integratori non consente di applicare il regolamento (CE) 258/97. Esempi al riguardo sono rappresentati dal coenzima Q10 e dalla luteina.
E' richiesto di seguire la procedura di notifica anche per la commercializzazione di alimenti addizionati con sostanze che, per l'aumentare delle fonti alimentari disponibili, richiedono un monitoraggio dei livelli di esposizione, secondo i criteri previsti dal
Il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito anche l'elenco delle sostanze che richiedono la notifica degli alimenti a cui vengono addizionate.
Resta fermo che i prodotti notificati vengono valutati caso per caso, in relazione alla loro adeguatezza nutrizionale e alla idoneità come fonte della sostanza addizionata.
3. Prodotti attualmente soggetti alla procedura di notifica
Alla luce di quanto precede, risulta attualmente subordinata alla procedura di notifica la commercializzazione delle seguenti categorie di prodotti:
a) Prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui al
prodotti senza glutine, prodotti ipo/asodici compresi i sali dietetici, prodotti per sportivi, prodotti per individui con turbe del metabolismo glucidico (diabete) e altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare non disciplinati da direttive tecniche specifiche.
E' altresì subordinata alla procedura di notifica la commercializzazione di prodotti dietetici destinati a fini medici speciali, ai sensi dell'art. 5 del
b) Integratori alimentari, di cui al
c) Alimenti arricchiti di vitamine e minerali, di cui al
d) Alimenti già autorizzati come novel food per aggiunte funzionali.
e) Alimenti addizionati per finalità funzionali di sostanze cui non è applicabile il regolamento (CE) 258/97.
Si fa infine presente che il
A seguito dell'inclusione di una sostanza nel suddetto allegato, il Ministero della salute si riserva di fornire informazioni circa l'applicazione della procedura di notifica alla commercializzazione degli alimenti contenenti la sostanza in questione.
4. Procedura di notifica: precisazioni e indicazioni
Ogni notifica deve essere effettuata con una nota di trasmissione (cfr. allegato 1) riferita ad un singolo prodotto. A tale nota va allegato un modello di etichetta nella veste grafica corrispondente a quella utilizzata per la commercializzazione in copia fotostatica formato A4 datata, timbrata e firmata, con i caratteri dei testi ben leggibili.
Nel caso di etichette multilingue va altresì fornita una scheda, nello stesso formato A 4, recante la sola versione in lingua italiana.
Alla nota di trasmissione va allegata l'attestazione del versamento dei diritti spettanti al Ministero della salute, per ciascun prodotto, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (Euro 160,20 sul conto corrente postale n. 11281011 intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato, Viterbo»).
L'etichetta, la nota di trasmissione, la ricevuta del versamento sopra indicato ed eventualmente la scheda riassuntiva devono essere trasmessi anche su supporto digitale con file in formato PDF. La trasmissione può avvenire per via postale o per consegna diretta nelle strutture di ricevimento del pubblico (front office).
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi occorre allegare certificato di libera vendita o attestazione che lo stabilimento è autorizzato a produrre la tipologia del prodotto notificato, rilasciati dell'Autorità competente del Paese di provenienza.
In caso di variazione al modello di etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione dello stesso. Per modifiche di composizione o delle indicazioni è dovuto il versamento di una nuova tariffa.
Si precisa che l'esame ministeriale dell'etichetta è volto ad accertare l'adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni, senza rivestire il significato di un esame formale dell'etichetta stessa.
Le imprese devono farsi carico di assicurare che l'etichetta del prodotto immesso in commercio risulti conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia di etichettatura, dettate dal
Le imprese sono tenute altresì ad assicurare la conformità dei prodotti notificati a tutte le disposizioni della legislazione alimentare in materia di sicurezza, ove applicabili.
Ai sensi del
Resta fermo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
L'Ufficio IV comunica formalmente alle imprese interessate la chiusura della procedura solo per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare da includere nel Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Nel caso in cui il Ministero della salute intervenga con richieste di adempimenti, le imprese devono ottemperare entro e non oltre trenta giorni.
Se viene richiesta documentazione, vanno presentati solo dati ed elementi generalmente riconosciuti sul piano scientifico. Per documentare le proprietà di un prodotto si deve tener conto delle specifiche quantità di assunzione proposte delle sostanze caratterizzanti, sia in relazione alla sicurezza che alle proprietà rivendicate.
La documentazione deve essere trasmessa anche su supporto digitale con file in formato PDF.
Qualora si richieda ad una impresa di non immettere in commercio un prodotto o, ove del caso, di ritirarlo dal mercato, la richiesta sarà contestualmente inviata all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
L'impresa interessata è tenuta a dare tempestiva e formale assicurazione al Ministero della salute di aver ottemperato a quanto prescritto.
I prodotti notificati non possono comunque essere immessi in commercio senza riportare in etichetta tutte le avvertenze eventualmente previste.
La
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti -- Direzione generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione - Ufficio IV. via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Il sottoscritto .... rappresentante della società.... con sede legale in.... via/piazza.... n.... telefono.... fax.... partita IVA o codice fiscale....
notifica,
secondo la procedura definita dall'art. 7 del
prodotto destinato ad una alimentazione particolare:
| |senza glutine;
| |ipo/asodici;
| |per sportivi;
| |per diabetici;
| |altri prodotti;
| |fini medici speciali.
| |integratore alimentare;
| |alimento arricchito in vitamine o minerali;
| |alimenti già autorizzati come novel food per aggiunte funzionali;
| |alimento addizionato di sostanze funzionali
(barrare la voce che interessa)
fabbricato da ..................................................;
nello stabilimento di...........................................;
importato da....................................................;
nelle confezioni................................................;
(eventualmente) nei gusti........................................
Il prodotto è / non è commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione
E' prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare la certificazione rilasciata dalle Autorità del Paese di provenienza).
Allega alla presente:
tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata;
bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (attualmente -
Data.....................................
Firma e timbro......................