Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 25/09/2008 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto |
Art. 1 bis. (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse). |
Art. 1 ter. (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito). |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 48.1.397 - D.L. 25 settembre 2008, n. 149. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
(G.U. 26 settembre 2008, n. 226)
Art. 1. Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto
1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della
Art. 1 bis. (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse). [2]
1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del
3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del
8. All'articolo 1, comma 286, della
Art. 1 ter. (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito). [8]
1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. L'articolo 1, comma 530, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte ad assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto
1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.