§ 48.1.26 - Legge 6 agosto 1967, n. 699.
Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:06/08/1967
Numero:699


Sommario
Art. 1.      L'Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto", di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 [...]
Art. 2.      All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli [...]
Art. 3.      L'Ente provvede
Art. 4.      Ha diritto al trattamento di quiescenza il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni
Art. 5.      Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati [...]
Art. 6.      Sono collocati a riposo d'autorità
Art. 7.      Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi [...]
Art. 8.      Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi [...]
Art. 9.      Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro [...]
Art. 10.      In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo è riversibile [...]
Art. 11.      Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno [...]
Art. 12.      Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio
Art. 13.      Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde
Art. 14.      La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'art. 3, può avvenire
Art. 15.      Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10
Art. 16.      Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, [...]
Art. 17.      Il Fondo di garanzia di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive [...]
Art. 18.      Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori [...]
Art. 19.      Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'art. 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, [...]
Art. 20.      I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'art. 89 [...]
Art. 21.      La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è [...]
Art. 22.      Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa, per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'art. 3
Art. 23.      Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono aumentati, con effetto al 1° gennaio 1960, di un [...]
Art. 24.      Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'art. 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 1° luglio 1963, in ragione del [...]
Art. 25.      I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente [...]
Art. 26.      Il settimo dell'aggio netto di cui all'art. 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive [...]
Art. 27.      Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la [...]
Art. 28.      L'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello [...]
Art. 29.      Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli
Art. 30.      Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Ministro per le finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo [...]
Art. 31.      Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e [...]


§ 48.1.26 - Legge 6 agosto 1967, n. 699. [1]

Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"

(G.U. 18 agosto 1967, n. 206)

 

 

     Art. 1.

     L'Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto", di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto". Esso è disciplinato dalla presente legge, nonché, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

     L'Ente, che e amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

     In caso di scioglimento, il Ministro per le finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.

 

          Art. 2.

     All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

     I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

     dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;

     del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;

     del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;

     del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.

     Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità. Con effetto dal 1° luglio 1955, detta ritenuta gravante per metà a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione è prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077, e successive modificazioni.

     Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità finché tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali.

     A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unità e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unità.

     A decorrere dalla stessa data di cui sopra le predette percentuali di ritenuta sono inoltre maggiorate di altre due unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 21.

     Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo.

     I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

     Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo.

     Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni di aggio applicate per motivi disciplinari, nonché le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.

 

          Art. 3.

     L'Ente provvede:

     1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonché ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;

     2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione.

     L'assegno continuativo è dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purché la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

     Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;

     3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;

     4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;

     5) a corrispondere un'indennità di buonuscita:

     a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'art. 21;

     b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio con diritto all'assegno vitalizio secondo le norme dell'art. 21;

     c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'art. 16;

     6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;

     7) ad esercitare, nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.

 

          Art. 4.

     Ha diritto al trattamento di quiescenza il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni.

     A richiesta degli interessati, è riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data anteriore all'iscrizione al Fondo in qualità di aiuto ricevitore o di commesso avventizio e cioè, rispettivamente, anteriormente al 1° luglio 1943 ed al 1° gennaio 1947.

     In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati.

     La richiesta di cui al secondo comma è esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 7 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'art. 25 della presente legge, purché esso non entri nel disposto di cui al secondo comma.

     E' consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma.

     Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni è divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione è aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione.

     L'assegno è concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità contratta o delle ferite riportate.

 

          Art. 5.

     Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione.

     Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovrà tenersi conto della limitazione di cui all'art. 8 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Sono collocati a riposo d'autorità:

     a) i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 70° anno di età [2] ;

     b) il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. L'inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

     Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età - nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica - può essere elevato oltre i settant'anni, ma non oltre settantatre. L'Amministrazione del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settant'anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale in età superiore ad anni settanta.

     Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i sessantotto anni.

     I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 70° anno di età. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori può essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. L'inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.

 

          Art. 7.

     Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che le disponibilità del Fondo lo consentano.

     Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sarà fissata in base all'età di ognuno di essi.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi dimissionari conseguono il diritto all'assegno vitalizio, qualora abbiano raggiunto una età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e contino almeno 20 anni di contribuzione al Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, oppure a qualunque età qualora abbiano effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo predetto [3] .

 

          Art. 8.

     Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi incompleti, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto è inferiore a sei mesi, la media degli aggi è quella degli ultimi due esercizi completi.

     Qualora la media degli aggi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, essa è ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra.

     Il trattamento di quiescenza spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo è pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti. Per ogni anno in più di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa.

     Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

     In ogni caso la base pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parità di anni di contribuzione.

 

          Art. 9.

     Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

     La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'art. 8 della presente legge.

     Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

 

          Art. 10.

     In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo è riversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

     1) vedova, 50 per cento;

     2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

     3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani, 65 per cento; con tre orfani, 70 per cento; con quattro e più orfani, 75 per cento;

     4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

     Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la riversibilità dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'Intendenza di finanza della Provincia, corredandola dei documenti di rito.

     L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti.

     E' ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato.

     E' altresì ammesso il cumulo degli assegni di riversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto.

     In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, è ammessa la riversibilità a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso l'assegno è liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito.

     La vedova ha diritto all'assegno di riversibilità, a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente oppure dal titolare di assegno a carico del Fondo dopo il 65° anno di età, avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20 [4] .

     Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

     La riversibilità in favore della vedova è esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie.

     Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perché è stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dell'altro, ove sussista il caso di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo dell'assegno di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani.

     L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.

 

          Art. 11.

     Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), sempreché il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni.

     Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno è di cinque anni.

     Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non è necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno è fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse già contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verrà aumentato di altri 10 anni.

     L'assegno continuativo è calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'art. 10.

 

          Art. 12.

     Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio.

     L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio.

     Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'art. 10.

     Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

 

          Art. 13.

     Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde.

     Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e l'assegno.

     Ai titolari di assegni indiretti e di riversibilità d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde.

     Ai titolari di assegni indiretti o di riversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno.

     Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di riversibilità compete ogni anno una 13 mensilità, pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nell'anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero anno, la tredicesima mensilità, da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, è ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni.

     Nel caso del cumulo di più assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilità ad opzione del titolare.

 

          Art. 14.

     La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'art. 3, può avvenire:

     1) nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, sempreché si tratti di comprovato assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;

     2) quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;

     3) quando i superstiti di personale morto in attività di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;

     4) quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;

     5) in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari.

     Nessuno può avere più di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto.

     Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari.

     Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro per le finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previdenza, di cui al punto 7) dell'art. 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

 

          Art. 15.

     Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

     In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

 

          Art. 16.

     Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una sola volta una indennità di buonuscita in ragione di tante mensilità, pari ciascuna ad una tredicesima mensilità percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo.

     Dall'indennità di cui al primo comma è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

 

          Art. 17.

     Il Fondo di garanzia di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

 

          Art. 18.

     Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a valere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.

 

          Art. 19.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'art. 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

     I gestori che volessero rinunziare all'esonero di cui sopra, debbono presentare apposita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto.

     Per ottenere lo svincolo delle cauzioni già costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia.

     Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'art. 286 del regolamento sul lotto.

 

          Art. 20.

     I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'art. 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

     La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, si conteggerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.

 

          Art. 21.

     La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13 mensilità, con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verrà a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'art. 2.

     La somma aggiuntiva sarà calcolata tenendo conto dell'entità della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile.

     Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.

 

          Art. 22.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa, per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'art. 3.

     I prestiti vengono concessi, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria.

     I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 23.

     Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono aumentati, con effetto al 1° gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 303 del regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potrà essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, nè superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge.

     Tutti gli assegni indiretti e di riversibilità liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al precedente comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non può essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue.

     L'indennità di caroviveri sarà corrisposta con le norme di cui all'art. 13 della presente legge.

     Tutti gli assegni, indiretti e di riversibilità, liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1° maggio 1961, con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

 

          Art. 24.

     Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'art. 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 1° luglio 1963, in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra, di pari importo, con effetto dal 1° luglio 1965.

     Il duplice aumento di cui sopra è concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi a riposo e loro superstiti, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966.

     L'importo degli assegni di cui al secondo comma non può essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1° marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianità.

 

          Art. 25.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente all'iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:

     a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1939;

     b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data.

     I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione.

     La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

     Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa.

     Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma.

     Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio.

     L'accoglimento della domanda di riscatto è disposto dal Consiglio di amministrazione.

     Il personale che chiede il riscatto è tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:

     a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto è stata presentata, se ricevitore;

     b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio.

     Il contributo a carico dei ricevitori non può essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'art. 8 della presente legge.

     Il contributo di cui sopra è commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finché tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.

 

          Art. 26.

     Il settimo dell'aggio netto di cui all'art. 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attribuito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed è invece devoluto all'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

 

          Art. 27.

     Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la differenza verrebbe conservata a titolo di assegno personale.

     Sarà inoltre conservato il trattamento di quiescenza in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse più diritto.

 

          Art. 28.

     L'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 29.

     Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli.

     Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'art. 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni [5] .

     Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

 

          Art. 30.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Ministro per le finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento.

     La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

 

          Art. 31.

     Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Il limite di cui al presente comma è stato ridotto a 65 anni dall'art. 27 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1988, n. 587, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole “e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20". Successivamente con sentenza 16 marzo 1990, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità limitatamente alle parole “e sia durato almeno due anni“.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.