§ 47.1.13 - Legge 12 novembre 1990, n. 339.
Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:12/11/1990
Numero:339


Sommario
Art. 1.  Ordine regionale
Art. 2.  Consiglio regionale
Art. 3.  Cariche del consiglio regionale e sue riunioni. Decadenza dei suoi membri e scioglimento
Art. 4.  Attribuzioni del consiglio regionale
Art. 5.  Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni
Art. 6.  Impugnazioni
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali


§ 47.1.13 - Legge 12 novembre 1990, n. 339.

Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.

(G.U. 23 novembre 1990, n. 274)

 

     Art. 1. Ordine regionale

     1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.

     2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.

 

          Art. 2. Consiglio regionale

     1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, [che è composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di duecento e di nove membri se il loro numero è superiore [1]].

     2. [I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili] [2].

     3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

     4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

 

          Art. 3. Cariche del consiglio regionale e sue riunioni. Decadenza dei suoi membri e scioglimento

     1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

     2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale.

     3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

     5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

     6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.

 

          Art. 4. Attribuzioni del consiglio regionale

     1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonchè la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.

     2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. [Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato [3]].

 

          Art. 5. Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni

     1. L'Ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

     2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

     3. Il Consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonchè sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.

 

          Art. 6. Impugnazioni

     1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

     2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

     3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.

     4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

     5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

     6. Sia il tribunale sia la Corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni [4].

     7. Il tribunale e la Corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

     8. Avverso la decisione della Corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la Corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

 

          Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonchè in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

     2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16,17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.


[1] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[3] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[4] Comma così modificato dall'art. 59 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1998, n. 83, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".