Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 31/01/1992 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei [...] |
Art. 4. 1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e [...] |
Art. 5. 1. L'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, sono abrogati. |
§ 46.11.47 - Legge 31 gennaio 1992, n. 64. [1]
Norme sugli organi del servizio della leva militare.
(G.U. 8 febbraio 1992, n. 32)
1. L'art. 23 del
"Art. 23. (Autorità che sopraintende alla leva).
1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari".
1. L'art. 24 del
"Art. 24. (Organi del servizio della leva).
1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.
2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari".
1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.
2. La tabella "Allegato A" del
3. I consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale della carriera direttiva dei commissari di leva o, temporaneamente, in loro mancanza da ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica, dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato, eventualmente assistito dal segretario comunale, e da altro personale come previsto dall'art. 9 della
4. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio è assunto dal commissario più anziano nel ruolo, il quale è responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.
5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella "Allegato B" al
6. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.
7. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.
1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi di leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.
2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.
3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.
1. L'art. 41 della
"Art. 41.
1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
1. Gli articoli 31 e 33 del
2. E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Tabella (prevista dall'art. 3, comma 2)
Sede e competenza dei consigli di leva (per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica) [2]
Numero d'ordine |
Sedi |
Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative |
1 |
Torino |
Torino, Aosta, Cuneo, Novara , Vercelli, Verbania e Biella |
2 |
Genova |
Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia |
3 |
Milano |
Milano , Pavia e Lodi |
4 |
Como |
Como, Sondrio , Varese e Lecco |
5 |
Brescia |
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova |
6 |
Trento |
Trento e Bolzano |
7 |
Padova |
Padova, Venezia (area occidentale), Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno |
8 |
Verona |
Verona |
9 |
Udine |
Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale) |
10 |
Bologna |
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna , Forlì e Rimini |
11 |
Firenze |
Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto |
12 |
Perugia |
Perugia, Terni e Viterbo |
13 |
Ancona |
Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno |
14 |
Roma (A e B) (*) |
Roma, Rieti, Latina e Frosinone |
15 |
Chieti |
Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara |
16 |
Napoli |
Napoli |
17 |
Salerno |
Salerno, Avellino e Potenza |
18 |
Caserta |
Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia |
19 |
Bari (A e B) (**) |
Bari, Foggia, Matera, Brindisi, Lecce e Taranto |
20 |
Catanzaro |
Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia |
21 |
Palermo |
Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta |
22 |
Catania |
Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa |
23 |
Cagliari |
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano |
(*) Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.
(**) Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Tabella già sostituita dall’art. 1 del