Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 02/04/1968 |
Numero: | 485 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'art. 86, il seguente art. 86 bis: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 46.11.24 - Legge 2 aprile 1968, n. 485. [1]
Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio.
(G.U. 30 aprile 1968, n. 109)
Al
"Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.
I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".
La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del