Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 12/12/1960 |
Numero: | 1597 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data [...] |
Art. 3. Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti [...] |
§ 46.11.1b - Legge 12 dicembre 1960, n. 1597. [1]
Modificazione dell'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43 recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.
(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).
La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.
Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo soppresso dall'art. 1 della