§ 46.11.1b - Legge 12 dicembre 1960, n. 1597.
Modificazione dell'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43 recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:12/12/1960
Numero:1597


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data [...]
Art. 3.      Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti [...]


§ 46.11.1b - Legge 12 dicembre 1960, n. 1597. [1]

Modificazione dell'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43 recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.

(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.

 

          Art. 3.

     Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo soppresso dall'art. 1 della L. 3 marzo 1971, n. 96.