§ 46.11.14 - Legge 8 luglio 1961, n. 645.
Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:08/07/1961
Numero:645


Sommario
Art. 1.      La facoltà prevista dall'art. 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1961.


§ 46.11.14 - Legge 8 luglio 1961, n. 645. [1]

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

(G.U. 31 luglio 1961, n. 188)

 

     Art. 1.

     La facoltà prevista dall'art. 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1963.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1961.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.