Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 16/02/1967 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente la [...] |
Art. 2. Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati [...] |
§ 46.9.81 - Legge 16 febbraio 1967, n. 43.
Attribuzione al personale della polizia ferroviaria per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento della indennità di trasferta prevista per il dipendente dello Stato.
(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)
L'articolo 9 del
Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.