§ 46.9.23 - D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 687 .
Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:10/07/1947
Numero:687


Sommario
Art. 1.      La Divisione speciale di polizia ferroviaria, istituita col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è soppressa ed i relativi compiti per la tutela [...]
Art. 2.      L'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 85 posti di ufficiali e di 6215 posti di sottufficiali, graduati e guardie, ripartiti nei vari [...]
Art. 3.      I sottufficiali, graduati e guardie appartenenti al Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito con ordine n. 30, in data 17 gennaio 1944, del Comando [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico stabiliti nell'art. 2, che non siano assegnati a' termini dell'articolo precedente, possono essere [...]
Art. 5.      Gli aspiranti di cui al precedente articolo possono concorrere per un grado non superiore a quello rivestito nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia [...]
Art. 6.      Per poter partecipare al conferimento dei posti di cui all'art. 4, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie appartenenti alle formazioni di polizia ferroviaria [...]
Art. 7.      L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un prefetto, che la presiede, di un funzionario di [...]
Art. 8.      I vincitori del concorso vengono assunti in prova, con assegni corrispondenti alle competenze del grado pel quale hanno concorso
Art. 9.  [2]
Art. 10.      Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondenti all'aumento organico degli [...]
Art. 11.      Spetta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedere, d'intesa col Ministero dell'interno, a quanto è necessario per l'accasermamento degli ufficiali, [...]
Art. 12.      Dalla data di assunzione in prova del personale risultato idoneo nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le formazioni di polizia ferroviaria [...]


§ 46.9.23 - D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 687 [1] .

Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria

(G.U. 1 agosto 1947, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     La Divisione speciale di polizia ferroviaria, istituita col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è soppressa ed i relativi compiti per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati nell'ambito ferroviario sono attribuiti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei Commissariati di pubblica sicurezza presso le Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

     Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è abrogato.

 

          Art. 2.

     L'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 85 posti di ufficiali e di 6215 posti di sottufficiali, graduati e guardie, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

 

maggiori

10

capitani

16

tenenti

24

sottotenenti

35

marescialli di 1ª classe

80

marescialli di 2ª e 3ª classe

160

brigadieri

185

vice brigadiere

220

guardie scelte

1070

guardie

4500

 

6300

 

          Art. 3.

     I sottufficiali, graduati e guardie appartenenti al Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito con ordine n. 30, in data 17 gennaio 1944, del Comando militare alleato, sono inquadrati, qualora riconosciuti idonei, nei posti d'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti nell'articolo precedente.

     La domanda di inquadramento deve essere presentata dagli interessati al Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'inquadramento è limitato, complessivamente per tutti i gradi suddetti, ad un massimo di 600 elementi.

     Nessun limite di età è previsto per tale inquadramento e si prescinde, per l'inquadramento stesso, dal requisito di stato libero.

     Il giudizio sulla idoneità degli aspiranti è espresso da una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore al 5°, che la presiede, di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non superiore al 7° e di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a tenente colonnello. Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°.

     La commissione formula i criteri di idoneità in relazione ai requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e determina la graduatoria in base alla quale si procede all'inquadramento.

     Gli aspiranti, se idonei, conserveranno il grado da essi rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     A coloro che non risultino idonei per il grado rivestito, può essere attribuito un grado inferiore.

     Ai sottufficiali, graduati e guardie di cui sopra, è applicabile il trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 12.

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico stabiliti nell'art. 2, che non siano assegnati a' termini dell'articolo precedente, possono essere conferiti agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, facciano parte delle formazioni di polizia ferroviaria dell'ltalia settentrionale e posseggano, salvo quanto appresso è diversamente stabilito, i requisiti di idoneità previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Gli aspiranti di cui al comma precedente:

     - devono essere incondizionatamente idonei ai servizi di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a metri 1,60;

     - devono essere in possesso di diploma o certificato di licenza di scuola media superiore, se concorrenti a posti di ufficiali; di licenza di scuola media inferiore, se concorrenti a posti di maresciallo, e di licenza elementare se concorrenti per gli altri gradi;

     - devono aver compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 18 anni;

     - non devono aver superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 45 anni, se concorrenti ai gradi di capitano e maggiore, e di 40 anni se concorrenti ai gradi al tenente, sottotenente e maresciallo;

     - non devono aver superato l'età di 35 anni, da computarsi alla data di inizio del servizio nella polizia ferroviaria, se concorrenti ai posti di brigadiere e a quello di grado inferiore.

     Per gli aspiranti di cui sopra si prescinde dal requisito dello stato libero.

 

          Art. 5.

     Gli aspiranti di cui al precedente articolo possono concorrere per un grado non superiore a quello rivestito nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane o nelle formazioni di polizia ferroviaria.

     Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane è demandato alla commissione di cui al seguente art. 7.

     L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nelle formazioni di polizia ferroviaria è deliberata dalla commissione suindicata in base a giudizio di idoneità del dirigente il Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato competente per territorio.

     Qualora gli aspiranti non siano riconosciuti idonei o non abbiano titolo per l'attribuzione del grado corrispondente a quello ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno, nei limiti del posti di organico previsti nel precedente art. 2, essere inquadrati nei gradi pei quali siano riconosciuti idonei.

 

          Art. 6.

     Per poter partecipare al conferimento dei posti di cui all'art. 4, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie appartenenti alle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare la relativa domanda al Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, nella cui circoscrizione prestano servizio.

     Oltre i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5, alla domanda devono essere allegati il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale generale e il certificato di buona condotta.

     Il certificato comprovante la idoneità fisica e la statura dell'aspirante deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario.

     Gli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno devono esibire l'atto di consenso dell'esercitante la patria potestà.

 

          Art. 7.

     L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un prefetto, che la presiede, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° designato dal Ministro per i trasporti, di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I ), di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un ufficiale superiore dell'Esercito designato dal Comando militare territoriale.

     Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario della commissione.

     Per il riconoscimento dei gradi da effettuarsi ai sensi del precedente art. 5, è aggregato alla commissione dl cui al primo comma del presente articolo, un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che abbia svolto attività partigiana.

     La commissione formula la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti per ciascun grado.

 

          Art. 8.

     I vincitori del concorso vengono assunti in prova, con assegni corrispondenti alle competenze del grado pel quale hanno concorso.

     Gli ufficiali devono seguire presso una scuola tecnica di polizia un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale sosterranno una prova orale innanzi alla commissione di cui all'articolo precedente.

     I sottufficiali, i graduati e le guardie seguiranno, entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi presso una scuola tecnica di polizia, al termine del quale sosterranno una prova orale dinanzi ad una commissione composta di insegnanti della scuola medesima.

     Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

     La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 9. [2]

 

          Art. 10.

     Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondenti all'aumento organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto al precedente art. 2. Per il restante numero dei posti risultanti dal cennato aumento è operata la riduzione di un egual numero di posti nel ruolo esecutivo della stessa Amministrazione in corrispondenza dei rispettivi gradi, laddove è possibile.

     L'organico del ruolo esecutivo è, altresì, ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale del Corpo delle guardie dl pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

     Gli eventuali soprannumeri, che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti commi, saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi motivo successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Spetta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedere, d'intesa col Ministero dell'interno, a quanto è necessario per l'accasermamento degli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza assegnati ai servizi di polizia ferroviaria.

 

          Art. 12.

     Dalla data di assunzione in prova del personale risultato idoneo nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale cesseranno di funzionare.

     Fino a tale data ed a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si applicano alle formazioni di cui al comma precedente le norme contenute nel comma secondo dell'art. 1.

     Agli appartenenti alle formazioni suddette, che non verranno inquadrati nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono applicabili, per il servizio prestato nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale, le disposizioni dell'art, 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 1946, sostituito con l'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 368, e dell'art 4 dello stesso decreto legislativo n. 368.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pibblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 16 febbraio 1967, n. 43.