§ 46.9.4b - Legge 8 novembre 1956, n. 1326.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:08/11/1956
Numero:1326


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente [...]


§ 46.9.4b - Legge 8 novembre 1956, n. 1326. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

(G.U. 30 novembre 1956, n. 303).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modificazione:

     Art. 12. - Sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

     "Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

     Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.