Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/10/2006 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 2. Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-novies e 11-decies |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 6. Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001 |
Art. 8. Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 9. Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni |
Art. 10. Disposizioni finali |
§ 46.8.558 - D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275. [1]
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
(G.U. 6 novembre 2006, n. 258)
Art. 1. Inserimento dell'articolo 5-bis nel
1. Dopo l'articolo 5 del
«Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della
2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.».
Art. 2. Inserimento nel
1. Dopo l'articolo 11-ter del
«Art. 11-quater (Autorità che sovrintende alla leva). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della
b) le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le modalità di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonchè ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All'estero le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). - 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, di cui all'articolo 134 del
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del
Art. 3. Modificazione dell'articolo 12 del
1. All'articolo 12 del
«7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al
Art. 4. Modificazione dell'articolo 12-bis del
1. All'articolo 12-bis del
«6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo può autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, ovvero in località viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.».
Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del
1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del
«7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.».
Art. 6. Modificazione dell'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:
«a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonchè presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.»;
d) al comma 7, dopo le parole: «trasmette alla Direzione generale per il personale militare» sono inserite le seguenti: «, per il tramite dell'alto comando sovraordinato,».
Art. 7. Inserimento dell'articolo 15-ter nel
1. Dopo l'articolo 15-bis del
«Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi). - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del
Art. 8. Modificazioni dell'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;
b) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.»;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.».
Art. 9. Sostituzione dell'allegato 1 del
1. L'allegato 1 del
Art. 10. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'articolo 23 del
Allegato
[1] Abrogato dall'art. 2268 del