Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 29/03/1943 |
Numero: | 388 |
Sommario |
Art. unico. Gli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori, sempreché idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la [...] |
§ 46.1.14 - R.D. 29 marzo 1943, n. 388.
Modificazione del regio decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori.
(G.U. 27 maggio 1943, n. 123)
Gli allievi degli istituti dell'opera nazionale per i figli degli aviatori, sempreché idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la continuazione degli studi, appena raggiunto il diciassettesimo anno di età, arruolamento volontario nella regia aeronautica, assumendo una delle ferme previste dal regio
Nelle ammissioni ai corsi normali della regia accademia aeronautica, gli allievi di cui sopra hanno, al pari dei provenienti delle scuole militari, la precedenza assoluta, purché, in possesso del titolo di studio prescritto, superino i relativi esami di concorso.
Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori [1] .
[1] Comma così sostituito dall'art. unico della