Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/07/2006 |
Numero: | 255 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento |
Art. 2. Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 3. Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 4. Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 6. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 7. Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 9. Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 10. Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 11. Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 12. Abrogazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 13. Modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 14. Sostituzione dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213 |
Art. 15. Decorrenza |
§ 46.8.555 - D.P.R. 11 luglio 2006, n. 255. [1]
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 29 agosto 2006, n. 200)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, e successive modificazioni, in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 7 febbraio 2006;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 20 aprile 2006;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Al
Art. 2. Modifica dell'articolo 1 del
1. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata».
2. Al comma 4 dell'articolo 1 le parole: «della
Art. 3. Modifica dell'articolo 2 del
1. All'articolo 2 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I documenti caratteristici del personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri che presta servizio nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorchè appartenenti al citato Corpo.».
Art. 4. Modifica dell'articolo 3 del
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: «abbia pari o minore anzianita» sono sostituite dalle seguenti: «abbia minore anzianità assoluta o relativa».
Art. 5. Modifica dell'articolo 4 del
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: «termine del» sono sostituite dalle seguenti: «cessazione dal».
2. All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) fine del servizio del giudicando o del compilatore;».
3. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore;
b-ter) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;
b-quater) variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore nel caso in cui sostituisce il compilatore escluso ai sensi dell'articolo 3, comma 1;».
4. All'articolo 4, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) compimento del periodo massimo di un anno non documentato;».
5. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata».
6. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:
«h-bis) domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente per il personale di truppa in ferma volontaria delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.».
Art. 6. Modifica dell'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 3) è abrogato.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) i servizi di durata inferiore a sessanta giorni, prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini.».
3. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole: «Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), numeri 2) e 3),» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2),».
Art. 7. Modifica dell'articolo 6 del
1. Al numero 1) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 le parole: «e l'Aeronautica» sono soppresse.
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 del
1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: «dalla
2. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: «dell'articolo 27, comma 2, della
Art. 9. Inserimento dell'articolo 9-bis al
1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Custodia). - 1. I documenti caratteristici sono redatti in duplice esemplare e custoditi rispettivamente:
a) un esemplare, presso la Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali e presso il comando del corpo, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale;
b) un esemplare, presso il comando del corpo o autorità corrispondente, per gli ufficiali e presso il comando di reparto, salva diversa disposizione della Direzione generale per il personale militare, sentito lo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per le altre categorie di personale.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con il titolo di istituto di stato maggiore interforze e per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.».
Art. 10. Modifica dell'articolo 10 del
1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), numeri 1), le parole: «brigadier generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di brigata» e le parole: «maggiore generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di divisione».
Art. 11. Modifica dell'articolo 11 del
1. All'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o grado corrispondente non interviene più di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o grado corrispondente o autorità civile con qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorità competente riveste grado superiore a generale di brigata o grado corrispondente o qualifica di dirigente di unità organizzativa corrispondente.».
2. All'articolo 11 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene più di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente o di un'autorità civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.».
3. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole: «l'ufficio del Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa.».
4. All'articolo 11 dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi.».
Art. 12. Abrogazione dell'articolo 12 del
1. L'articolo 12 è abrogato.
Art. 13. Modifica dell'articolo 14 del
1. Al comma 3 dell'articolo 14 dopo le parole: «revisione di» sono inserite le seguenti: «almeno e».
Art. 14. Sostituzione dei modelli allegati al
1. I modelli dei documenti caratteristici allegati al
Art. 15. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2006.
Modelli
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 2269 del