Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 06/02/2006 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio [...] |
Art. 2. 1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente |
§ 46.8.543 - L. 6 febbraio 2006, n. 34. [1]
Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.
(G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)
1. Le disposizioni dell'articolo 24 della
2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della
1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del