| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 17. Calamità naturali |
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
| Data: | 22/12/2025 |
| Numero: | 255 |
| Sommario |
| Art. 1. «Correzione errore materiale all'art. 2 dell'ordinanza n. 240 del 2025» |
| Art. 2. «Correzione errore materiale all'art. 3 dell'ordinanza n. 246 del 2025» |
| Art. 3. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.690 - Ordinanza 22 dicembre 2025, n. 255.
Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 240 del 6 agosto 2025 e n. 246 del 6 agosto 2025.
(G.U. 12 marzo 2026, n. 59)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista l'art. 1, comma 673, della
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visti il
Vista l'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato, modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022) che stabilisce quanto segue:
«1. L'elenco contenuto nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, è integrato con l'intervento denominato "Chiesa di San Pietro", nel Comune di Gubbio (PG) il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Gubbio, per un importo stimato pari a euro 2.100.000,00; 2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, così come successivamente modificato dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023 e dall'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, le parole "stimati in complessivi euro 17.898.200,28" sono sostituite dalle seguenti: "stimati in complessivi euro 19.998.200,28";
Visto, altresì, l'art. 2 (rubricato, disposizioni finanziarie) che stabilisce quanto segue:
«1. Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
Verificato che, per mero errore materiale, all'art. 2, comma 1, si individua come onere complessivo discendente dalla menzionata ordinanza euro 153.000, anzichè euro 2.100.000;
Ritenuto di dover provvedere a correggere il suddetto errore materiale;
Vista, altresì, l'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020»;
Visto, in particolare, il disposto dell'art. 3 (rubricato, disposizioni finanziarie) alla stregua del quale:
«1. La dotazione finanziaria dell'ordinanza n. 109 del 2020, a cui vengono ascritti gli incrementi di cui all'art. 1, è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
Verificato che, per mero errore materiale, al menzionato art. 3, comma 1, è indicato come onere complessivo discendente dall'adozione della ordinanza in questione euro 8.001.384,60, anzichè euro 10.767.874,62;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare errori materiali che potrebbero indurre in errori contabili in sede applicativa delle ordinanze in questione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1. «Correzione errore materiale all'art. 2 dell'ordinanza n. 240 del 2025»
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, le parole «Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00,», sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri discendenti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 2.100.000,00,».
Art. 2. «Correzione errore materiale all'art. 3 dell'ordinanza n. 246 del 2025»
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, le parole «è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60», sono sostituite dalle seguenti: «è conseguentemente incrementata di euro 10.767.874,62».
Art. 3. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 257