§ 17.2.690 - Ordinanza 22 dicembre 2025, n. 255.
Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 240 del 6 agosto 2025 e n. 246 del 6 agosto 2025.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:22/12/2025
Numero:255


Sommario
Art. 1.  «Correzione errore materiale all'art. 2 dell'ordinanza n. 240 del 2025»
Art. 2.  «Correzione errore materiale all'art. 3 dell'ordinanza n. 246 del 2025»
Art. 3.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.690 - Ordinanza 22 dicembre 2025, n. 255.

Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 240 del 6 agosto 2025 e n. 246 del 6 agosto 2025.

(G.U. 12 marzo 2026, n. 59)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

     Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Vista l'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022»;

     Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato, modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022) che stabilisce quanto segue:

     «1. L'elenco contenuto nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, è integrato con l'intervento denominato "Chiesa di San Pietro", nel Comune di Gubbio (PG) il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Gubbio, per un importo stimato pari a euro 2.100.000,00; 2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, così come successivamente modificato dall'ordinanza n. 143 del 28 giugno 2023, dall'ordinanza n. 148 del 26 luglio 2023, dall'ordinanza n. 152 del 13 novembre 2023 e dall'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, le parole "stimati in complessivi euro 17.898.200,28" sono sostituite dalle seguenti: "stimati in complessivi euro 19.998.200,28";

     Visto, altresì, l'art. 2 (rubricato, disposizioni finanziarie) che stabilisce quanto segue:

     «1. Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 920.404.424,12;»;

     Verificato che, per mero errore materiale, all'art. 2, comma 1, si individua come onere complessivo discendente dalla menzionata ordinanza euro 153.000, anzichè euro 2.100.000;

     Ritenuto di dover provvedere a correggere il suddetto errore materiale;

     Vista, altresì, l'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020»;

     Visto, in particolare, il disposto dell'art. 3 (rubricato, disposizioni finanziarie) alla stregua del quale:

     «1. La dotazione finanziaria dell'ordinanza n. 109 del 2020, a cui vengono ascritti gli incrementi di cui all'art. 1, è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 920.404.424,12;»;

     Verificato che, per mero errore materiale, al menzionato art. 3, comma 1, è indicato come onere complessivo discendente dall'adozione della ordinanza in questione euro 8.001.384,60, anzichè euro 10.767.874,62;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare errori materiali che potrebbero indurre in errori contabili in sede applicativa delle ordinanze in questione;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. «Correzione errore materiale all'art. 2 dell'ordinanza n. 240 del 2025»

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, le parole «Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 153.000,00,», sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri discendenti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 2.100.000,00,».

 

     Art. 2. «Correzione errore materiale all'art. 3 dell'ordinanza n. 246 del 2025»

     1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 246 del 6 agosto 2025, le parole «è conseguentemente incrementata di euro 8.001.384,60», sono sostituite dalle seguenti: «è conseguentemente incrementata di euro 10.767.874,62».

 

     Art. 3. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 257