§ 97.1.166 - D.Lgs. 2 dicembre 2025, n. 183.
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:02/12/2025
Numero:183


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 97.1.166 - D.Lgs. 2 dicembre 2025, n. 183.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

(G.U. 4 dicembre 2025, n. 282)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea», e, in particolare, l'articolo 31;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, allegato A, numero 12);

     Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, gli articoli 6 e 22;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 47;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 ottobre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche agli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26

     1. A decorrere dalla data di entra in vigore del presente decreto, gli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono sostituiti dagli allegati III e IV di cui all'allegato A al presente decreto.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 4 dicembre 2026.

 

     ALLEGATO A