| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 97. Zootecnia |
| Capitolo: | 97.1 animali |
| Data: | 02/12/2025 |
| Numero: | 183 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche agli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 3. Disposizioni finali |
§ 97.1.166 - D.Lgs. 2 dicembre 2025, n. 183.
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.
(G.U. 4 dicembre 2025, n. 282)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche agli allegati III e IV al
1. A decorrere dalla data di entra in vigore del presente decreto, gli allegati III e IV al
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 4 dicembre 2026.