§ 86.4.306 - D.Lgs. 6 novembre 2025, n. 169.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:06/11/2025
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 2.  Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 86.4.306 - D.Lgs. 6 novembre 2025, n. 169.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

(G.U. 18 novembre 2025, n. 268)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6);

     Vista la direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

     Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

     Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

     Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 2 ottobre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 bis, 43, 45, 47, 49 e 55;»;

     b) all'articolo 40, il comma 1-ter è abrogato;

     c) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

     «Art. 40 bis. (Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania). - 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.

     2. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, è riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:

     a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

     1) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una şcoală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

     2) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

     3) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

     b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Diplomă de licenţă di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;

     c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

 

     Art. 2. Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024

     1. È fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.