| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 59. Libere professioni |
| Capitolo: | 59.11 medici e odontoiatri |
| Data: | 03/02/2026 |
| Numero: | 17 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 |
| Art. 2. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 |
| Art. 3. Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 |
| Art. 4. Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 |
| Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 59.11.51 - D.Lgs. 3 febbraio 2026, n. 17.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.
(G.U. 12 febbraio 2026, n. 35)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica all'articolo 38, del
1. All'articolo 38 del
«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonchè delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».
Art. 2. Modifica all'articolo 41 del
1. All'articolo 41 del
«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonchè una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonchè del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonchè dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».
Art. 3. Modifica all'articolo 50, del
1. All'articolo 50, del
«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonchè dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonchè le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».
Art. 4. Modifiche all'allegato V del
1. All'allegato V al
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
Modiche all'allegato V del
1. All'allegato V del
a) la sezione V.2 è modificata come segue:
il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:
«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale
Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:
A. Insegnamento teorico
a) Assistenza infermieristica:
Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona
Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca
b) Scienze di base della salute:
Anatomia e fisiologia
Patologia
Batteriologia, virologia e parassitologia
Biofisica, biochimica e radiologia
Dietetica
Igiene:
profilassi
educazione sanitaria
Farmacologia
c) Scienze sociali:
Sociologia
Psicologia
Principi di amministrazione e di gestione
Principi di insegnamento
Legislazioni sociale e sanitaria
Aspetti giuridici della professione
d) Scienza e tecnologia:
Sanità elettronica
B. Insegnamento clinico
Assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
assistenza infermieristica nelle comunità
approccio incentrato sulla persona
Scienza e tecnologia:
Sanità elettronica
L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;
b) la sezione V.3. è modificata nel modo che segue:
il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:
«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri
Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
A. Materie di base
Chimica
Fisica
Biologia, genetica e medicina rigenerativa
B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali
Anatomia
Embriologia
Istologia, compresa la citologia
Fisiologia
Biochimica (o chimica fisiologica)
Anatomia patologica
Patologia generale
Farmacologia
Microbiologia
Igiene
Profilassi e sanità pubblica odontoiatrica
Radiologia
Fisioterapia
Chirurgia generale
Medicina interna, compresa la pediatria
Otorinolaringoiatria
Dermatologia e venereologia
Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia
Anestesia
Immunologia
C. Materie specificamente odontostomatologiche
Protesi dentaria
Materiali dentari
Odontoiatria conservatrice
Odontoiatria preventiva
Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
Chirurgia speciale
Patologia speciale
Clinica odontostomatologica
Pedodonzia
Ortodonzia
Parodontologia
Radiologia odontologica
Occlusione dentale e funzione masticatrice
Gestione di uno studio dentistico, professionalità, etica e legislazione
Aspetti sociali della prassi odontologica
Gerodontologia
Impiantologia orale
Assistenza collaborativa interprofessionale
Tecnologia digitale in odontoiatria»;
c) La sezione V.6. è modificata nel modo che segue:
il punto 5.6.1 è sostituito dal seguente:
«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale e applicata (medica)
Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».