§ 59.11.51 - D.Lgs. 3 febbraio 2026, n. 17.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:03/02/2026
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 2.  Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 3.  Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 4.  Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 5.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 59.11.51 - D.Lgs. 3 febbraio 2026, n. 17.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

(G.U. 12 febbraio 2026, n. 35)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);

     Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

     Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

     Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

     Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

     a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonchè delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

     b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

     c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

     d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;

     e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;

     f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;

     g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

     a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonchè una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

     b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonchè del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

     c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonchè dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

     d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

     e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;

     f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

     a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

     b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

     c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonchè dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;

     d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

     e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;

     f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonchè le competenze relative all'applicazione pratica;

     g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;

     h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;

     i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

 

     Art. 4. Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.

 

     Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Allegato A

 

     Modiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

 

     1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la sezione V.2 è modificata come segue:

     il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:

     «5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

     Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

     A. Insegnamento teorico

     a) Assistenza infermieristica:

     Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona

     Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

     medicina generale e specializzazioni mediche

     chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

     puericultura e pediatria

     igiene assistenza alla madre e al neonato

     igiene mentale e psichiatria

     assistenza alle persone anziane e geriatria

     Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca

     b) Scienze di base della salute:

     Anatomia e fisiologia

     Patologia

     Batteriologia, virologia e parassitologia

     Biofisica, biochimica e radiologia

     Dietetica

     Igiene:

     profilassi

     educazione sanitaria

     Farmacologia

     c) Scienze sociali:

     Sociologia

     Psicologia

     Principi di amministrazione e di gestione

     Principi di insegnamento

     Legislazioni sociale e sanitaria

     Aspetti giuridici della professione

     d) Scienza e tecnologia:

     Sanità elettronica

     B. Insegnamento clinico

     Assistenza infermieristica in materia di:

     medicina generale e specializzazioni mediche

     chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

     puericultura e pediatria

     igiene assistenza alla madre e al neonato

     igiene mentale e psichiatria

     assistenza alle persone anziane e geriatria

     assistenza infermieristica nelle comunità

     approccio incentrato sulla persona

     Scienza e tecnologia:

     Sanità elettronica

     L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

     L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;

     b) la sezione V.3. è modificata nel modo che segue:

     il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

     «5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri

     Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

     A. Materie di base

     Chimica

     Fisica

     Biologia, genetica e medicina rigenerativa

     B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

     Anatomia

     Embriologia

     Istologia, compresa la citologia

     Fisiologia

     Biochimica (o chimica fisiologica)

     Anatomia patologica

     Patologia generale

     Farmacologia

     Microbiologia

     Igiene

     Profilassi e sanità pubblica odontoiatrica

     Radiologia

     Fisioterapia

     Chirurgia generale

     Medicina interna, compresa la pediatria

     Otorinolaringoiatria

     Dermatologia e venereologia

     Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia

     Anestesia

     Immunologia

     C. Materie specificamente odontostomatologiche

     Protesi dentaria

     Materiali dentari

     Odontoiatria conservatrice

     Odontoiatria preventiva

     Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

     Chirurgia speciale

     Patologia speciale

     Clinica odontostomatologica

     Pedodonzia

     Ortodonzia

     Parodontologia

     Radiologia odontologica

     Occlusione dentale e funzione masticatrice

     Gestione di uno studio dentistico, professionalità, etica e legislazione

     Aspetti sociali della prassi odontologica

     Gerodontologia

     Impiantologia orale

     Assistenza collaborativa interprofessionale

     Tecnologia digitale in odontoiatria»;

     c) La sezione V.6. è modificata nel modo che segue:

     il punto 5.6.1 è sostituito dal seguente:

     «5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

     Biologia vegetale e animale

     Fisica

     Chimica generale e inorganica

     Chimica organica

     Analisi chimiche

     Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

     Biochimica generale e applicata (medica)

     Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica

     Microbiologia

     Farmacologia e farmacoterapia

     Tecnologia farmaceutica

     Tecnologia biofarmaceutica

     Tossicologia

     Farmacognosia

     Legislazione e, se del caso, deontologia

     Genetica e farmacogenomica

     Immunologia

     Farmacia clinica

     Assistenza farmaceutica

     Farmacia sociale

     Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia

     Pratica farmaceutica

     Farmacoeconomia

     La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».