§ 58.4.299 - D.P.R. 27 ottobre 2025, n. 172.
Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2022-2024 per il personale della carriera prefettizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:27/10/2025
Numero:172


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Decorrenza e durata
Art. 3.  Vacanza contrattuale
Art. 4.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66
Art. 5.  Proroga di efficacia di norme
Art. 6.  Copertura finanziaria


§ 58.4.299 - D.P.R. 27 ottobre 2025, n. 172.

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2022-2024 per il personale della carriera prefettizia.

(G.U. 19 novembre 2025, n. 269)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

     Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022 - 2024 riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia;

     Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020, 5 novembre 2020, nonchè i decreti del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2024 ed in data 28 marzo 2025, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2022/2024 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 5 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PREF. e AP - Associazione Sind. Prefettizi;

     Preso atto che l'Organizzazione sindacale S.N.A.DI.P-CISAL non ha sottoscritto la predetta ipotesi e ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale, articolo 1, commi 27 e 32, della legge 27 dicembre 2023, n. 213;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la predetta ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

 

     Art. 2. Decorrenza e durata

     1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.

     2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

     3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 3. Vacanza contrattuale

     1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice.

     2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

 

     Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66

     1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»;

     b) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'Amministrazione è tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;

     c) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole «salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili.» sono sostituite dalle seguenti: «non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.»;

     d) all'articolo 6:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo.»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.»;

     e) all'articolo 8:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.»;

     2) al comma 8-ter, dopo le parole «provincia o regione nella quale» sono inserite le seguenti: «è fissata la residenza della famiglia o nella quale»;

     f) all'articolo 12:

     1) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilità del servizio, la reperibilità è organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede.»;

     2) al comma 3-bis, al primo periodo, le parole «turno di reperibilità» sono sostituite dalle seguenti: «servizio di reperibilità» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilità, pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze.»;

     3) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole «in caso di effettiva presenza in servizio» sono inserite le seguenti: «o di effettiva prestazione da remoto» e, al secondo periodo, le parole «al massimo entro i quindici giorni successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre i trenta giorni successivi.»;

     4) al comma 6-bis, al primo periodo, le parole «dei turni» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio» e, al secondo periodo, le parole «alle lavoratrici madri con figli fino ai 3 anni, che ne facciano richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «alla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta,»;

     g) all'articolo 17, comma 6, terzo periodo, le parole «, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta.» sono sostituite dalle seguenti: «. La predetta valutazione ricomprende altresì il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terrà comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco.»;

     h) all'articolo 18, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni»;

     i) all'articolo 19, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «previsto dalle disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22»;

     l) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati:

     per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;

     per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: € 113.724,38;

     viceprefetto: € 75.272,98;

     viceprefetto aggiunto: € 54.170,62.

     3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.

     4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.»;

     m) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

     a. € 10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024;

     b. € 10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

     2. Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»;

     n) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     «Art. 23 (Retribuzione di posizione). - 1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2022:

     a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00;

     b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00;

     c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 63.960,64;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 53.562,09;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 44.530,20;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 35.349,04;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 29.155,88;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 23.333,83;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 17.852,87.

     3. A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 è rideterminata in € 20.087,86 annui lordi per tredici mensilità.

     4. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a decorrere dal 1° gennaio 2024:

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 76.289,02;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 61.557,59;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 38.624,98;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 31.825,76;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 25.241,89.

     5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

     6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

     7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

     8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

     9. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22, nei limiti della capienza del medesimo fondo.

     10. In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.

     11. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attività prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.»;

     o) all'articolo 24, comma 1, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»;

     p) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24 bis. (Indennità di bilinguismo). - 1. Ai funzionari della carriera prefettizia in servizio presso il Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano continua ad essere erogata la indennità di bilinguismo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura economica dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilità. L'onere per la corresponsione dell'indennità grava sul Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.»;

     q) all'articolo 26, comma 2, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».

 

     Art. 5. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

     a) quanto a euro 7.369.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 7.369.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2985