§ 42.2.277 - D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 12.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:07/01/2026
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 6.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 9.  Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 10.  Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 11.  Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 12.  Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 13.  Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 14.  Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
Art. 15.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 42.2.277 - D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 12.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

(G.U. 4 febbraio 2026, n. 28)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;»;

     2) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.»;

     b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;

     c) al comma 4, le parole: «Le attività dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attività dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca,»;

     d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attività anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» è inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;

     c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività di valutazione dell'Agenzia può essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;

     e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»;

     2) alla lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi è limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.»;

     3) alla lettera c), dopo le parole: «funzioni di indirizzo» sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;

     4) alla lettera d), le parole: «interna» e «soprattutto» sono soppresse;

     5) alla lettera e), alle parole: «elabora e propone» sono anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,» e le parole «dell'istituzione fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione, fusione»;

     6) le lettere f) e g) sono abrogate;

     7) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;»;

     8) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

     «i-bis) svolge la valutazione della qualità della ricerca delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;

     9) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

     i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le università, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non può essere nominato in più di tre nuclei a livello nazionale.»;

     b) al comma 2:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.»;

     3) le lettere d), e) ed f) sono abrogate;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonchè delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.»;

     b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la parola: «università» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni AFAM»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.»;

     c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»;

     c) al comma 3, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

     d) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Il Presidente). - 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonchè della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi è predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

     3. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

     4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

     5. L'incarico di Presidente è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti»;

     b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4» sono soppresse;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo è composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalità italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da società scientifiche, da esperti, nonchè da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.»;

     e) al comma 6:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di università italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»;

     2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al registro dei revisori contabili» sono soppresse;

     2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei componenti del Collegio è designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.»;

     3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la parola: «Direttore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

     b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'incarico di Direttore generale è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alle modalità, ai requisiti e alle qualità professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.».

     d) alla rubrica, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Comitato consultivo è formato da nove membri:

     a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;

     b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

     c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

     d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

     e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;

     f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

     g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

     «4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.»

     d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»;

     b) al comma 2, la parola: «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

     c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.»;

     d) al comma 4:

     1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:»;

     2) la lettera b) è soppressa;

     3) alla lettera c) la parola «pianta» è sostituita da «dotazione»;

     4) alla lettera d), la parola «Direttore» è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;

     e) il comma 6 è abrogato;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.»;

     g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.».

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

     1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

 

     Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2026  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 156

 

     Allegato A

     (previsto dall'articolo 12, comma 3)

 

Personale dirigenziale:

 

Dirigenti di seconda fascia

3

Totale dirigenti

3

Personale non dirigenziale:

 

Area Funzionari

51**

Area Assistenti

5

Area Operatori

0

Totale Aree

56

TOTALE COMPLESSIVO

59

 

     ** di cui 1 unità in part time al 65%