| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 17. Calamità naturali |
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
| Data: | 06/08/2025 |
| Numero: | 243 |
| Sommario |
| Art. 1. Correzione errore materiale art. 1 dell'ordinanza n. 233 del 2025 |
| Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.668 - Ordinanza 6 agosto 2025, n. 243.
Correzione errore materiale ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025.
(G.U. 28 ottobre 2025, n. 251)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista l'art. 1, comma 673, della
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visti il
Visto il
Viste le ordinanze:
a. n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni;
b. n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;[ ]» e successive modifiche e integrazioni;
c. n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;
d. n. 204 del 12 settembre 2024, «Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020»;
Vista l'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, recante «Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto. Modifiche e incrementi all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022»;
Visto, in particolare, l'art. 1 della menzionata ordinanza n. 233 del 2025, (rubricato «Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto»), ai sensi del quale:
«1. Nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 e relativa
2. Con particolare riferimento alle murature, è necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e tali pannelli devono essere prodotti mediante le stesse tecniche utilizzate in cantiere ed espressamente indicate in fase di progettazione.
3. Le prove di cui al presente articolo devono essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del
4. I risultati di cui sopra devono essere altresì verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del
Verificato che, per mero errore materiale, al comma 2, è stato indicato un numero di sette pannelli murari per ogni prova, anzichè tre, come era al contrario sufficiente e necessario in considerazione delle potenziali disponibilità e delle necessità conservative dei siti;
Ritenuto di dover provvedere a correggere il suddetto errore materiale;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare un errore che potrebbe incidere nei tempi e nelle modalità di attuazione dell'ordinanza n. 233 del 2025 e, dunque, per consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1. Correzione errore materiale art. 1 dell'ordinanza n. 233 del 2025
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, le parole «(almeno sette per ogni prova)», sono sostituite dalle seguenti: «(almeno tre per ogni prova)».
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2444