§ 17.2.668 - Ordinanza 6 agosto 2025, n. 243.
Correzione errore materiale ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:06/08/2025
Numero:243


Sommario
Art. 1.  Correzione errore materiale art. 1 dell'ordinanza n. 233 del 2025
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.668 - Ordinanza 6 agosto 2025, n. 243.

Correzione errore materiale ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025.

(G.U. 28 ottobre 2025, n. 251)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

     Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»,

     Viste le ordinanze:

     a. n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modifiche e integrazioni;

     b. n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia;[ ]» e successive modifiche e integrazioni;

     c. n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;

     d. n. 204 del 12 settembre 2024, «Nuove disposizioni in materia di ricostruzione degli edifici di culto. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020»;

     Vista l'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, recante «Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto. Modifiche e incrementi all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022»;

     Visto, in particolare, l'art. 1 della menzionata ordinanza n. 233 del 2025, (rubricato «Modalità esecutive relative agli interventi di ricostruzione riguardanti edifici di culto»), ai sensi del quale:

     «1. Nel caso di edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, crollati e oggetto di ricostruzione, qualora l'ente preposto alla tutela del bene imponga il riutilizzo dei materiali originari con funzione strutturale non rispondenti ai requisiti di cui al §11 delle NTC2018 e relativa circolare 21 gennaio 2019, n. 7, in deroga ai criteri di identificazione e qualificazione di cui al medesimo §11 delle NTC2018 e relativa circolare citata, essi possono essere utilizzati previa sottoposizione alle prove previste dal citato §11.

     2. Con particolare riferimento alle murature, è necessario eseguire le prove indicate al §11.10, laddove si utilizzino elementi artificiali o in pietra naturale squadrata, ovvero prove di compressione, di compressione e taglio, di compressione diagonale e di taglio diretto sul giunto, da condurre su un numero staticamente rilevante di pannelli murari (almeno sette per ogni prova) all'uopo prodotti, e tali pannelli devono essere prodotti mediante le stesse tecniche utilizzate in cantiere ed espressamente indicate in fase di progettazione.

     3. Le prove di cui al presente articolo devono essere eseguite presso un laboratorio ufficiale o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. I risultati ottenuti, dichiarati nel certificato rilasciato dal laboratorio medesimo, costituiscono dati imprescindibili da assumere nelle verifiche della sicurezza della struttura in sede di redazione del progetto, anche tenendo conto della tipologia di materiale e/o di elemento strutturale composto da più materiali.

     4. I risultati di cui sopra devono essere altresì verificati e accertati in corso d'opera dal direttore dei lavori e dal collaudatore, anche mediante prelievi e/o prove in situ eseguiti da un laboratorio ufficiale o autorizzato di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui risultati devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata in analogia a quanto previsto per i materiali rispondenti ai requisiti di norma. Tale adempimento costituisce controllo di accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori di cui al §11 delle NTC2018»;

     Verificato che, per mero errore materiale, al comma 2, è stato indicato un numero di sette pannelli murari per ogni prova, anzichè tre, come era al contrario sufficiente e necessario in considerazione delle potenziali disponibilità e delle necessità conservative dei siti;

     Ritenuto di dover provvedere a correggere il suddetto errore materiale;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare un errore che potrebbe incidere nei tempi e nelle modalità di attuazione dell'ordinanza n. 233 del 2025 e, dunque, per consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Correzione errore materiale art. 1 dell'ordinanza n. 233 del 2025

     1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 233 dell'11 aprile 2025, le parole «(almeno sette per ogni prova)», sono sostituite dalle seguenti: «(almeno tre per ogni prova)».

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2444