| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Umbria |
| Materia: | 2. amministrazione regionale |
| Capitolo: | 2.4 demanio e patrimonio |
| Data: | 16/10/2025 |
| Numero: | 8 |
| Sommario |
| Art. 1. (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5 . Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale) |
| Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.37 - L.R. 16 ottobre 2025, n. 8.
Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n. 5.
(B.U. 17 ottobre 2025, n. 51)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
"1. Per l'annualità 2025 l'importo dei canoni di concessione dovuti, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del
a) del 50% per le attività economiche con scopo di lucro;
b) del 20% per gli Enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
"1 bis. A seguito dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, il canone dovuto dal concessionario non può comunque essere inferiore al canone minimo ricognitorio previsto per l'anno 2025 dalla disciplina regionale vigente. ".
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della
4. Al comma 3 dell'articolo 17 della
5. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 4 - quantificato in euro 64.163,56 - si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento dell'esercizio 2025 del "Fondo di Riserva per spese impreviste" di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
6. Al comma 4 dell'articolo 17 della
7. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 6 - quantificato in euro 172,67 - si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2025 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.